Recentemente, sulla convocazione del Consiglio comunale aperto per trattare l’argomento acqua, ne abbiamo ascoltate di cotte e di crude. Gli stessi consiglieri attendono di conoscere il parere del segretario comunale, manco si trattasse di un questione Costituzionale.
Ci siamo rivolti all’ex sindaco, avvocato Mimmo Russello, che nel giro di pochi minuti ci ha fornito tutti i chiarimenti e le informazioni del caso.
Ecco cosa ci scrive nella sua nota l’avvocato Russello.
“Richiesta di convocazione di un consiglio comunale “aperto” sulla questione dell’acqua.
La questione viene disciplinata dal combinato disposto dell’art. 60 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e dall’art. 28 dello statuto comunale.
L’art. 60 (regolamento) prevede che, in presenza di rilevanti motivi d’interesse della comunità che lo fanno ritenere necessario (e sulla sussistenza nel caso di specie di detto interesse nessuno dubita), il Presidente, sentiti l’ufficio di presidenza e la Conferenza dei capigruppo, può convocare un’adunanza “aperta” del Consiglio comunale.
Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, di organismi a partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessati ai temi in discussione (sono dunque esclusi gli interventi di singoli cittadini privi della suddetta rappresentanza).
Ognuno illustra la propria posizione in merito al tema trattato.
In dette adunanze non possono, tuttavia, essere adottate deliberazioni od assunti impegni di spesa a carico del Comune (degli orientamenti emersi in sede di dibattito, ovviamente, sia il consiglio che la giunta potranno trarne elementi utili per future deliberazioni ed impegni formali).
Poiché il suddetto art. 60 del regolamento definisce il carattere di dette adunanze “aperte” come “straordinario”, si applica il secondo comma dell’art. 28 dello statuto comunale, il quale stabilisce che esso è convocato, oltre che per iniziativa del Presidente o su richiesta del Sindaco, anche su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al comune (nel nostro caso 6 consiglieri).
L’adunanza, in tal caso, deve (dunque col carattere dell’obbligatorietà) essere tenuta entro 20 giorni dalla presentazione della richiesta all’ufficio di presidenza del consiglio. Trascorso il termine di 15 giorni da tale data, senza che il presidente abbia convocato il consiglio, la convocazione è disposta dal vice presidente, dal sindaco richiedente o dal componente più anziano fra i consiglieri richiedenti.
Il consigliere anziano, ai sensi dell’art. 22 dello statuto comunale, è colui che, in occasione delle elezioni, ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali; a parità di preferenze individuali, il più anziano di età”.
Tutto il resto, i cavilli e scuse varie sono la negazione al diritto di democrazia partecipativa.
Come se si volesse tutelare Girgenti acque, non si vuole dare parola ai cittadini.
3 commenti
Un grazie all’avv. Mimmo Russello per la puntigliosa contro prova di ciò che il Comitato Beni Comuni da tempo afferma.
Con stima
Massimo Centineo
Dallo Statuto Comunale di Favara:
Art. 5 comma16.
Il Comune assume, quale obiettivo fondamentale, nell’ambito delle proprie competenze,azioni di contrasto alla mafia e ad ogni forma di violenza, di corruzione e di sopraffazione. A tal fine il Comune dedica annualmente una sessione del consiglio comunale aperta alla società
civile per dibattere tali problematiche e propone eventuali iniziative.
Rosario Manganella è Sindaco di Favara da oltre un anno. Nel rappresentare il Comune, e nel rispetto di promuovere decise azioni per la legalità, non dovrebbe dimenticarsi di certe cose…
Alla luce delle disposizioni che disciplinano le modalità ed i tempi di convocazione e svolgimento delle adunanze “aperte”, appaiono inconsistenti e fuor di luogo le motivazioni addotte da alcuni gruppi consiliari e/o singoli consiglieri comunali per opporsi all’immediata convocazione di tale adunanza, con l’asserita necessità di avere il tempo necessario ad eventuali acquisizioni o approfondmenti della materia in trattazione, e ciò, quantomeno, per due ordini di ragioni: 1) perchè la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta e vi è, dunque, tutto il tempo necessario alle acquisizioni documentali e per informarsi adeguatamente sul tema (cose che, peraltro, i consiglieri dovrebbere già sapere); 2) perchè in dette adunanze il consiglio non può assumere deliberazioni ed impegni di spesa a carico del comune e, dunque, non vi è la necessità di preparare atti, delibere e predisporre i relativi documenti a supporto delle deliberazioni. Infatti, lo scopo di tali adunanze è la discussione, il confronto e l’approfondimento di questioni di rilevante interesse sociale, con la partecipazione ed il contributo delle parti sociali, politiche, culturali, scientifiche e delle associazioni. Stando così le cose, perchè, allora, tutto questo tergiversare? Perchè tanta ingiustificata cautela? Perchè tale incomprensibile ostruzionismo? Invero, più di qualcuno asserisce che vi sarebbe dietro tale richiesta un tentativo demagogico e populista di strumentalizzare la vicenda per arringare il popolo contro le istituzioni; altri che sarebbe l’occasione per far venire fuori eventuali assunzioni di favore e parentali nelle ditte collegate a Girgenti Acque. Dunque, se tutto ciò è falso, quale migliore occasione di convocare subito l’adunanza aperta, dare libero sfogo alla voce del popolo e smascherare populisti e malevoli?