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Incredibile, ma vero, è questo il caso accaduto ad una signora palermitana in stato di gravidanza che, nel lontano 2004, commetteva un’infrazione parcheggiando la propria autovettura sulle strisce pedonali: un ausiliario del traffico dipendente dell’Amat (azienda di trasporto) le elevava una multa di circa una quarantina di euro e le faceva rimuovere forzatamente il veicolo con un carro attrezzi.
Immediato il ricorso da parte della signora al Giudice di pace competente sostenendo che l’ausiliario autore del verbale era privo di delega del Sindaco e chiedendo un doppio rimborso al Comune: quanto versato per ottenere la restituzione della vettura rimossa a seguito dell’accertamento, nonché il risarcimento del danno causato dallo stress.
Ebbene, in primo grado, il Comune rimaneva contumace, mentre resisteva in giudizio la sola AMAT.
L’adito Giudice di pace di Palermo, in quell’occasione, accoglieva il ricorso osservando: a) che il verbale non recava i “precisi motivi” dell’omissione della contestazione immediata dell’illecito, giustificata con il solo riferimento all’assenza del trasgressore; b) che l’ausiliare del traffico procedente era privo di delega; c) che il verbale non era stato notificato in originale o copia autentica.
Annullato, quindi, il verbale, condannava gli enti convenuti, in solido, al rimborso delle spese di svincolo dell’autovettura ed al pagamento di Euro 200,00 “a causa dello stress subito” dalla opponente, all’epoca incinta, per la tensione nervosa nella “affannosa” ricerca del veicolo illegittimamente rimosso.
Dunque, l’AMAT s.p.a. proponeva ricorso per cassazione per ben sette motivi, cui la signora resisteva con proprio con controricorso.
Nel 2011, la Suprema Corte si pronuncia sul punto descrivendo i motivi principali della propria decisione.
In primis, secondo quest’ultima, il Giudice di pace, invero, aveva correttamente annullato il verbale anche per il difetto di delega del verbalizzante ad eseguire l’accertamento della violazione di cui trattasi, secondo cui l’ausiliare non era “delegato dal Sindaco se non per l’accertamento della violazioni relative all’uso delle schede parcheggio” (e dunque non per l’accertamento di altre violazioni, come la sosta su attraversamento pedonale), da qui l’accoglimento della denuncia del difetto di legittimazione dell’ausiliario per difetto di delega “ad elevare contravvenzioni”, oltre che a disporre la rimozione del mezzo.
Poiché la Corte ha allineato la propria posizione a quella del Giudice di prima istanza sul difetto di delega, sufficiente da sola a giustificare la decisione di annullamento del verbale, l’attenzione si è concentrata su altri motivi di impugnazione presentati dalla società, ossia il denunciato difetto di prova dell’asserito stress subito dalla opponente nella ricerca del veicolo rimosso e del conseguente danno, di cui non v’era alcuna traccia fattuale o documentazione sanitaria e l’apoditticità della statuizione di risarcimento del danno basata sulla non riscontrata affermazione dello stress subìto dalla signora nella ricerca dell’autovettura rimossa.
Ciò in quanto la società nel proprio ricorso sosteneva l’insussistenza, in concreto, di uno stress cagionato alla opponente dalla rimozione e conseguente ricerca della propria autovettura.
I giudici ermellini, chiamati recentemente a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla società per impugnazione della decisione del Giudice di Pace, hanno rigettato il medesimo condannandola alle spese processuali e dando ragione alla signora, poiché, a dire della Corte, l'affermazione che la ricerca del proprio veicolo rimosso provochi stress non può affatto dirsi del tutto ingiustificata – e in quanto tale censurabile in sede di legittimità per vizio di motivazione – alla luce della comune esperienza.
Ebbene, il principio stabilito dalla Cassazione, con la recente sentenza descritta, è elementare: nel caso concreto se un automobilista riceve una multa ingiusta, non deve pagarla, e può aver diritto al rimborso dei danni da stress se in stato interessante.
È vero che in passato altri giudici di pace hanno riconosciuto il danno da tensione nervosa ad automobilisti multati ingiustamente; tuttavia, la Cassazione ha esaminato un caso speciale: la signora era incinta, e per lei è stato particolarmente stressante non ritrovare più l’auto dopo averla parcheggiata, e dover recuperare il mezzo rimosso.
Non è affatto detto, quindi, che per ogni verbale illegittimo si abbia diritto al rimborso dello stress, certo è che gli uomini saranno costretti a cercare ben altri motivi per farsi annullare le multe che non quello di essere in dolce attesa!