Di seguito Vi riportiamo un riassunto delle nuove disposizione per l’accreditamento degli organismi che intendono svolgere attività formativa e di orientamento nel territorio della regione siciliana. Vi forniamo le bozze dei documenti su cui l’Amministrazione Regionale e soprattutto l’Assessore Scilabra si sta confrontando con le parti sociali, le organizzazioni sindacali, le associazioni degli enti e di categoria. Offriamo ai nostri lettori questi BOZZE per aprire all’esterno la possibilità di ricevere consigli, suggerimenti tecnici, da inoltrare all’Assessorato.
In tal senso, la dirigente Generale Avv. Anna Rosa Corsello ha convocato il tavolo tecnico per il giorno 30/04 p.v. ore 15:00 presso gli uffici dell’Assessorato alla formazione professionale invitando diverse organizzazioni per discutere sulle problematiche attinenti il settore della formazione professionale e sul nuovo sistema di accreditamento.
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L’accreditamento è l’atto con cui l’Assessorato Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale riconosce agli organismi pubblici o privati, in possesso di requisiti predeterminati, la possibilità di realizzare azioni di sviluppo delle risorse umane, mediante interventi di orientamento e/o formazione professionale, nel rispetto della programmazione regionale, delle leggi sulla parità e sulle pari opportunità, in un’ottica di qualità. L’accreditamento riguarda le attività di orientamento e/o formazione professionale
Gli organismi, per lo svolgimento della loro attività, si avvalgono di sedi operative direzionali–amministrative e di erogazione.
Nel caso in cui l’accreditamento sia richiesto per l’orientamento e/o per la macrotipologia “A” , oltre alla suddetta sede direzionale deve essere obbligatoriamente dimostrata anche la disponibilità di almeno una sede di erogazione avente i requisiti specifici indicati nell’Allegato A. Gli organismi sono tenuti a nominare con esplicito atto formale un “Responsabile dell’Accreditamento” che ha il compito di essere il referente dell’organismo nei confronti dell’Amministrazione per tutti gli atti e gli adempimenti relativi all’Accreditamento.
Gli organismi possono richiedere l'accreditamento per le proprie sedi di erogazione per gli ambiti generali di: – Orientamento; – Formazione professionale
A. Obbligo di istruzione e formazione – comprende i percorsi rivolti ai giovani per garantire il diritto/dovere alla formazione, di cui alla legge n° 296 del 27/12/2006 – art. 1 – comma 622, fino al compimento del diciottesimo anno di età attraverso la possibilità di scegliere tra l’istruzione la formazione professionale; comprende altresì i percorsi di apprendistato di 1° e 2° livello come disposto dal D. Lgs. N. 167 del 14/09/2011 art. 3.
B. Formazione superiore – comprende la formazione post obbligo formativo, l’Istruzione Formazione Tecnica Superiore, l’Alta Formazione relativa a interventi successivi ai cicli universitari e l’apprendistato di 3°livello di cui al D. Lgs n. 167 del 14/09/3011 art. 3;
C. Formazione continua e permanente – destinata ai soggetti occupati, in CIG e/o mobilità, a disoccupati per i quali la formazione è propedeutica all’occupazione e ad apprendisti che abbiano assolto l’obbligo formativo.
Per l’accreditamento sono richiesti requisiti sia all’organismo che alle sedi direzionale e di erogazione.
Al momento di presentazione dell’istanza di accreditamento sono richiesti i requisiti di ammissibilità riguardanti:
– conformità e affidabilità economico – finanziaria dell'organismo e affidabilità del legale rappresentante e delle persone che rappresentano l’organismo;
– capacità logistiche;
– capacità organizzative di base e competenze professionali delle risorse umane
Si distinguono le seguenti tipologie di accreditamento: A) Accreditamento per auto-finanziati – B) Accreditamento di base- C) Accreditamento standard.
Il sistema regionale di Accreditamento è gestito per via telematica attraverso il portale dell’Assessorato Regionale dell'Istruzione e Formazione Professionale. Si distinguono due tipologie di verifica: istruttoria e audit in loco.
L’accreditamento è declassato da standard a base in caso di mancato raggiungimento dei singoli valori di soglia minima relativamente ai tassi di efficacia ed efficienza calcolati sulle attività complessive svolte dall’organismo considerando un periodo di riferimento di due anni ovvero nel caso di mancata sottoscrizione di accordi o convenzioni con imprese e scuole come indicato ai requisiti E3, E4 dell’Allegato A alle presenti Disposizioni.
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2 commenti
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Leggendole non ho chiaro se oggetto dell’accreditamento sia l’organismo (ovvero l’ente come soggetto giuridico, il suo statuto, la sua partita IVA, la sede direzionale-amministrativa che sembrerebbe dover essere unica) oppure le sedi di erogazione oppure l’organismo più le sedi. Se le ambiguità iniziano da qui, siamo a cavallo!