E' il termine per la predisposizione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di apposito rendiconto da conservare secondo le regole prescritte per le scritture contabili da parte degli enti non commerciali.
Gli enti non commerciali con esercizio coincidente con l’anno solare chiuso il 31 dicembre 2012 devono predisporre il rendiconto consuntivo entro il termine del prossimo 30 aprile 2013.
Entro la medesima data, gli enti non commerciali sono tenuti a predisporre gli specifici rendiconti relativi alle raccolte occasionali ai sensi dell’art. 20 del DPR 600/73.
L’Agenzia delle ONLUS è intervenuta, con l’atto di indirizzo dell’11 settembre 2011, fornendo le linee guida per la redazione del bilancio degli enti no profit, con particolari indicazioni anche in merito alla redazione del rendiconto.
Il rendiconto deve essere tenuto e conservato secondo le regole prescritte per le scritture contabili (Art. 22 del D.P.R. n. 600/1973). Si ricorda che gli obblighi di cui alla lett. a), comma 1, dell'art. 20-bis del D.P.R. n. 600/1973 si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2216 e 2217 cod.civ.
In particolare:
• gli enti non commerciali che effettuano raccolte pubbliche di fondi (tra cui rientrano anche le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco) devono accompagnare all’apposito rendiconto una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese relative alle raccolte pubbliche di fondi effettuate in concomitanza delle celebrazioni, delle ricorrenze o delle campagne di sensibilizzazione
• le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/87, le Onlus che in un anno abbiano conseguito proventi, relativi all’attività complessiva, di ammontare non superiore a 51.645,69 euro, in luogo delle scritture contabili possono procedere a redigere una relazione illustrativa, da cui devono risultare le entrate e le spese, da accompagnare al rendiconto
• le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) devono redigere, a pena di decadenza dai benefici fiscali per esse previste, un apposito documento che rappresenti in maniera adeguata la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Onlus, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali.
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