Le scriventi Associazioni datoriali, a tutela del buon diritto dei propri Associati, con il presente atto oppongono osservazioni alle procedure che codesta Amministrazione, in carenza di fondatezza sui meriti e sui presupposti, ha avviato al fine di ottenere la restituzione di somme erogate agli Enti Gestori afferenti i decreti di “integrazione” approvati dalla stessa, nell’ambito della L.24/76 – dal PROF 2005 al PROF 2010.
Premesso che le richieste di restituzione di dette somme sono state avviate in forza della sentenza n. 2947/2012 resa dalla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana e che detta sentenza attribuisce i ”presupposti per la configurabilità della responsabilità amministrativa contabile in capo ai soggetti che hanno erogato” le somme, ovvero l’Amministrazione stessa e non gli Enti Gestori;
Considerato che in ragione di quanto sopra, la Corte dei Conti non ha ascritto alcun addebito specifico a carico degli Enti Gestori, ne questi sono stati citati nel giudizio per il quale è stata invece condannata l’Amministrazione nelle persone degli Assessori, Dirigenti e Funzionari allora in carica;
Tenuto conto che in detta sentenza la Corte dei Conti avrebbe reputato illegittime le integrazioni erogate, in quanto considerate “un supplemento di finanziamento per consentire all’ente di scaricare sull’erario regionale i propri costi d’impresa asseritamente cresciuti nel corso dell’espletamento dell’attività di formazione”.
Tenuto conto altresì, che molti di questi decreti integrativi per nulla avvengono a posteriori ma contrariamente finanziano costi già previsti in fase di presentazione dei progetti e comunque certificati prima dell’avvio delle attività;
Considerato che l’Amministrazione ha decretato ed erogato tali finanziamenti aggiuntivi per rimediare agli errori dalla stessa commessi in fase di approvazione dei piani regionali formativi, ovvero al fine di riparare le sperequazioni di trattamento economico tra Enti, in seno al diverso parametro/costo attribuito per la voce personale;
Considerato che l’Amministrazione, proprio al fine di porre rimedio a tali sperequazioni di trattamento economico tra gli Enti, con D.A. 1416 del 7.6.2006 determina: “è stato disposto di procedere all’integrazione del finanziamento ed all’assegnazione delle ore per garantire i livelli occupazionali, nonché la garanzia che a parità di ore assegnate sia garantito almeno lo stesso finanziamento per il personale. Così come l’utilizzo delle risorse residue per soddisfare in parte gli organismi il cui parametro ora/costo personale sia al di sotto di 100 euro;
Considerato, altresì, che in molti casi questi finanziamenti aggiuntivi sono stati decretati ed erogati, al fine di coprire i maggiori costi della voce personale derivante dai rinnovi contrattuali previsti dal CCNL F.P., che peraltro questa Amministrazione con diversi atti ha sempre riconosciuto in relazione al personale dipendente di cui alla L.R. 24/76 e s.m.i.;
In ragione di quanto esposto ed al fine di scongiurare numerosi contenziosi giudiziari, anche a tutela delle risorse erariali, si chiede a codesta spett.le Amministrazione di non revocare i decreti di finanziamento già concessi o quanto meno di valutare attentamente caso per caso le giuste ed opportune motivazioni prima di procedere con la relativa revoca;
In ordine all’art. 474 del Codice di procedura civile, alla sentenza di Cassazione Civile, sezione I, n. 8642 del 2.8.1995 e Sentenza di Cassazione civile, sez. I, n. 13587 del 22.12.1992, si diffida l’Amministrazione dal trattenere alla fonte fondi destinati agli Enti attraverso azioni di esecuzione forzata in assenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.;
In ordine al regolamento (CE) n.1083/2006 art. 80, si diffida altresì l’Amministrazione a non applicare, ai Fondi Comunitari destinati agli Enti in seno ad altre attività, “nessuna detrazione o trattenuta né alcun onere specifico o di altro genere con effetto equivalente che porti alla riduzione di detti importi per i beneficiari.”
Qualora l’Amministrazione abbia già proceduto a trattenere e/o incassare somme in difetto di cui sopra, si chiede l’immediato svincolo e restituzione agli Enti beneficiari.
ASEF – Il Presidente Benedetto Scuderi
ANFOP – Il Presidente Joseph Zambito
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