Nuove semplificazioni per il documento unico di regolarità contributiva (DURC) con il provvedimento del Governo Letta conosciuto da tutti con il nome “Decreto del Fare”. Cambiano in particolare le norme che regolano la validità del DURC, la sua acquisizione d’ufficio e l’utilizzo dei consulenti del lavoro per la semplificazione degli adempimenti relativi ai DURC irregolari.
Nello specifico e semplicemente viene stabilito che nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, i medesimi soggetti trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Il Decreto del Fare del Fare apporta alcune importanti modifiche all’acquisizione d’ufficio del DURC: In particolare, il DURC deve essere dunque acquisito d’ufficio per via telematica per:
– la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero in caso di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
– l’aggiudicazione del contratto ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che afferma che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
– la stipula del contratto;
– il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
– il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l’attestazione di regolare esecuzione, e il pagamento del saldo finale.
Importante è la novità che riguarda la validità temporale del DURC: 180 giorni dalla data di emissione. Nei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai fini della verifica amministrativo-contabile, i titoli di pagamento devono essere corredati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) anche in formato elettronico.
E, infine, in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio del DURC, gli Enti preposti al rilascio, prima dell’emissione del DURC o dell’annullamento del documento già rilasciato, invitano l’interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro nonché degli altri soggetti di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 1, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità.