Il Coordinatore Regionale UGL Formazione Professionale espone quanto appresso:
1) ln relazione al verbale del 23 – 27 dicembre 2013, intervenuto a seguito dell’apertura della procedura ex art. 47 dellaL.428190, si ricorda che questa Organizzazione Sindacale ha contestato innanzi tutto l’applicazione dei criteri di scelta dei Lavoratorida trasferire al CERF, in quanto, le pur legittime richieste dell’Ente cessionario, non trovano fondamento nella normativa di legge né in quella del CCNL di categoria attualmente in vigore; in particolare, la scrivente ha richiesto I’applicazione di criteri analoghi a quelli della L. 223191owero a quelli menzionati dal Contratto di categoria, per i casi di selezione del personale rimasto senza incarico e/o da awiare a processi di mobilità.
Conseguentemente, i criteri che andranno applicati in mancanza di accordo sindacale – sin qui non sotroscritto * rimangono quelli della professionalità, dell’anzianità di servizio e del carico famlliare, in concorso tra loro.
2) ln relazione alle eventuali deroghe all’art. 2112 c.c., richieste dall’Ente cessionario si ribadisce la posizione della scrivente Organiuazione Sindacale, in quanto si ritengono eccessive quelle domandate dal CERF rispetto alla effettiva compatibilità con la particolare fattispecie della L. 27 0/99 che regola l’Amministrazione Straordinaria.
lnfatti, mentre talune deroghe rispetto alla solidarietà tra cedente e cessionario possono essere tollerate (ad esempio la richiesta del cessionario di essere liberato dalle obbligazioni per retribuzioni maturate durante l’Amministrazione Straordinaria), altre, quali la deroga al mantenimento dell’anzianità (giuridica ed economica) di servizio maturata, all’applicazione del CCNL della Formazione Professionale, al mantenimento delle mansioni rivestite, etc., appaiono come un vero e proprio abuso che ha unicamente la funzione di rendere più ridotto il costo del personale per l’Ente cessionario. lnvero, a fronte di una eventuale effettiva riduzione del costo del personale, andrebbe rivisto il numero dei Lavoratori che venebbero awiati al CERF, tenendo anche conto che la seconda annualità dell’awiso 2Al2O11 dovrebbe concludersi entro il mese di luglio c.a., prevedendo quindi sette/otto mesi di attività effettiva a fronte di un finanziamento che dovrebbe coprire I’intero anno.
3) Rispetto all’organizzazione del lavoro ed alla conseguente pianta organica, la scrivente esprime forte perplessità sul numero dei Lavoratori coinvolti e sui comparti indicati dal CERF nella comunicazione del 19 dicembre 2013 prot. n. 67212013, con particolare riferimento all’istituzione delle sedi di Milano e Roma che comporterebbe il trasferimento di risorse umane ed economiche presso le stesse sedi. Pertanto si ritiene obbligo informare la Regione Siciliana, nelle persone dell’Assessore e del Dirigente protempore, a cui la presente è indirizzata per opportuna conoscenza, considerato che trattasi di finanziamenti pubblici tinalizzali allo svolgimento di attività connesse alla Formazione Professionale ed alla prosecuzione dell’awiso 2Ol2O’l1, attraverso la riedizione di progetti del suddetto awiso.
Per quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale, facendo seguito al verbale del 23 e del 27 dicembre 2013:
a) DIFFIDA i l CERF, i commissari straordinari, e per conoscenza il Ministero dello sviluppo Economico, l’assessore regionale ed il dirigente generale, dall’applicare criteri di selezione per individuare il personale da trasferire al CERF, diversi da quelli legati per analogia alla L.223191 e/o a quelli previsti dal CCNL di categoria.
b) DIFFIDA di dal dare illegittimo seguito alla procedura, considerato che non è stato ràggiunto alcun accordo sindacale, ex art. 47 L. 428tg0, idoneo ad autorizzare una indiscriminata deroga alle disposizioni di cui all’art. 2112 c.c.
Antonino Provenzale
Coordinatore Regionale UGL Formazione Professionale
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