Ecco l’esito di una ulteriore sentenza che riconosce il diploma magistrale linguistico titolo valido per l’accesso al concorso docenti 2012.
Il problema. Il bando di concorso DDG n. 82 del 24 settembre 2012 ammette al concorso, ai sensi dell’art.2 comma 1 del D.I. 10 marzo 1997
a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 , ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 ;
b) per i posti della scuola dell’infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002 , al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 .
Su cosa intendere per “corsi sperimentali dell’istituto magistrale”, non c’è accordo.
Il Ministero stesso ha emanato due note, di tenore opposto.
Una, del 26 ottobre 2012 , considera valido il diploma sperimentale linguistico conseguito presso gli istituti magistrali, in virtù della sentenza n. 2172/2002 del Consiglio di Stato, che ha ritenuto valido il titolo “maturità linguistica” per la partecipazione ai concorsi di scuola primaria precisando che “il diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’ istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria”.
La seconda, del 14 novembre 2012 , a domande di partecipazione già scadute, ritratta il contenuto della prima, precisando “per essere valido il diploma deve riportare la dicitura maturità magistrale ad indirizzo linguistico. Ciò in quanto solo i diplomi che riportano l’indicazione “maturità magistrale” assicurano un idoneo percorso di studi e di preparazione all’insegnamento nelle scuole elementari, ora primarie. Infatti i vari percorsi “linguistici” consentono allo studente di approfondire la conoscenza e la padronananza comunicativa di tre lingue straniere ma non assicurano quelle conoscenze e competenze indispensabili per insegnare nella scuola primaria e caratterizzanti il percorso magistrale quali: scienze dell’educazione, didattica, educazione musicale, elementi di sociologia, ecc.”
La valutazione da parte degli USR . In linea generale gli USR hanno escluso i candidati (per lo più donne) in possesso di maturità linguistica conseguita presso i corsi sperimentali avviati negli istituti magistrali entro l’a.s. 2001/02, senza considerare la complessità delle sperimentazioni, la dicitura dei singoli diplomi, la modalità con cui era impostata la domanda on line di partecipazione, in cui era possibile indicare anche “maturità linguistica”.
Da qui i ricorsi. In questo caso il Collegio della III Sez. bis del TAR Lazio ha condiviso le tesi sostenute dall’ANIEF e riconosciuto che la nota del Miur del 14.11.2012, “è, in ogni caso illegittima, in quanto introduce dei presupposti ulteriori per la validità del titolo di maturità magistrale, non previsti dalle norme del Bando di Concorso e dalla normativa di riferimento, non sussistendo ragioni normative per distinguere il titolo di maturità magistrale dal diploma di maturità magistrale, sperimentale, linguistico, conseguito dai ricorrenti ex art. 4 D.P.R. 31.305.1974 n. 419”.
La conseguenza è che il ricorrente, avendo superato tutte le prove del concorso, può essere reinserito nelle graduatorie di merito nella posizione spettante in base al punteggio.
Si comunica che dal 10 Aprile si apriranno le graduatorie di tutto il Personale Docente per aggiornamento e inserimento.
per Informazioni telefonare al n. 3494579442
Dott . Giacomo Lo Iacono
Responsabile Prov. Acliscuola -Anief