Al di là delle ammuine sul paventato “scioglimento del consiglio comunale” che qualcuno si augura inutilmente: tanto rimarranno in sella, ahinoi, Sindaco e Consiglio Comunale (la sfiducia è un atto politico importante ma non sortirà gli scopi desiderati).
Ricordiamo che: gli enti locali che non inviano, entro il 10 settembre prossimo, le delibere della Tasi al portale del ministero dell’economia dovranno applicare per quest’anno l’aliquota minima dell’1 per mille e il pagamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014. Lo ricorda il ministero con una nota diffusa ieri in cui si specifica anche che: il Mef non prenderà in considerazione invii tramite email o fax; non basterà inviare prospetti di aliquoteo comunicati stampa o impegni di giunta, serviranno proprio le delibere definitive; il fatto che i bilanci possano essere approvati entro il 30 settembre non incide sull’obbligo di inviare le delibere entro il 10 settembre.
le conseguenze stabilite dall’art. 1, comma 688 della legge n. 147 del 2013 non sono certo irrilevanti. Infatti, come ricorda la nota del Mef, a seguito delle modifiche apportate alla norma dall’art. 2, comma 12-quater del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 10 settembre 2014:
- la Tasi è dovuta applicando l’aliquota di base dell’1 per mille di cui al comma 676, comunque entro il limite massimo di cui al primo periodo del comma 677;
- nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, la Tasi è dovuta dall’occupante, nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
- il versamento della Tasi è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 dicembre 2014
m5s-Favara
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