L’ISTITUTO SPACCA IL MONDO DEI LAVORATORI DEL SETTORE. A COLORO CHE HANNO DECISO DI ACCEDERVI SI CONTRAPPONGONO OPERATORI CHE HANNO DIFFIDATO L’ENTE CHE AVREBBE VIOLATO NORME E REGOLE
Resta conflittuale il rapporto tra i lavoratori della Formazione professionale, i sindacati, l’amministrazione regionale ed il Governo del presidente della Regione, Rosario Crocetta.
Sono circa 2500 gli operatori della Formazione professionale in contratto di solidarietà (cds) difensiva. Una misura contestata da una parte dei lavoratori perché considerata illegittima.
Una misura che pone alcune riflessioni.
Da un lato a considerarla legittima va chiarito che spetta ai lavoratori in contratto di solidarietà l’integrazione fino all’80 per cento dello stipendio in busta paga, come prevista dall’articolo 1 della citata legge regionale n.10 del 7 giugno 2011.
Sarebbe cosa buona e giusta che Governo regionale e Parlamento siciliano si ricordino dei 2500 lavoratori che si sono ulteriormente tassati per ‘assecondare’ il presidente Crocetta ed il governo dell’inadeguatezza e ‘cattivera sociale’. Sarebbe il caso che all’Ars si provveda ad appostare ,entro fine anno in sede di manovra di bilancio, le risorse necessarie per garantire la copertura all’articolo 132 della legge regionale n.4/2003, come modificata dalla legge regionale n.10/2011 e riconoscere l’integrazione dell’80 per cento dello stipendio in busta paga in favore dei lavoratori in contratto di solidarietà.
Una misura, lo ripetiamo, prevista da una norma regionale ma che pare non interessare nessuno. Tanto a pagare sono sempre gli stessi lavoratori della Formazione professionale, illusi che i diritti ancora valgano a qualcosa nella Sicilia della rivoluzione crocettiana.
Poi vi sono coloro che valutano come illegittima l’applicazione del contratto di solidarietà in Sicilia nel settore della formazione professionale.
Viene fatto rilevare che il “contratto di solidarietà” non risulta essere Istituto contrattuale applicabile nel settore della Formazione professionale in Sicilia, stante che per gli operatori eventualmente rimasti senza incarico è prevista solo ed esclusivamente la mobilità nonché, la successiva ricollocazione all’interno o all’esterno della formazione professionale come previsto dall’articolo 26 del Contratto collettivo di lavoro 1994/97 e dall’articolo 2 bis della legge regionale n.25 del 1 settembre 1993.
Per un gruppo di lavoratori, che hanno presentato un atto di diffida presso l’assessorato regionale alla formazione professionale: “Che nell’arco di vigenza dell’Avviso 20/2011 a cui è riconducibile il piano formativo 2014/15 di imminente varo, non è ravvisabile uno stato di crisi, condizione tra l’altro non equiparabile ad un ente senza scopo di lucro, strumentale al servizio pubblico.
A parere di coloro che hanno avviato un contenzioso con enti ed amministrazione regionale, vi sarebbero comportamenti irregolari e abusi (violazione di leggi), posti in essere dagli enti formativi che hanno applicato l’istituto del contratto di solidarietà ai propri dipendenti, nello svolgimento di un servizio pubblico e in qualità di pubblico ufficiale nel procurarmi danno ingiusto ledono anche l’interesse pubblico al buon andamento della P.A. e il concorrente interesse
Vi sarebbero precisi impegni assunti dagli enti che sarebbero stati violati con l’introduzione del contratto di solidarietà
L’Avviso 20/2011 tra le fonti normative enucleate cita la L.845/1978, la. legge regionale n. 27/91, la legge n.241/90 e legge regionale n. 5/2011.
Nell’Atto di Adesione all’articolo 1 i legali rappresentanti degli enti dichiarano: “di conoscere e si impegna a rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia”.
All’articolo 2 l’ente si impegna: “a programmare le attività progettuali attraverso l’impiego del proprio personale dipendente a tempo indeterminato per tutto l’arco di esecuzione dell’operazione” e comunque è tenuto a realizzare le attività annuali in un arco di durata massima di 12 mesi”.
All’art. 3 il soggetto beneficiario è tenuto a:
-utilizzare il finanziamento nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria.
-ad applicare nei confronti del personale dipendente il Ccnl del settore di riferimento.
-ad assolvere agli obblighi contrattuali nei confronti dei dipendenti.
Nel Patto di Integrità l’ente si impegna a : “ispirare la propria attività ai principi di onestà, trasparenza, lealtà, integrità e correttezza, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
Va aggiunto, e non è peregrino lo scenario, il Cds porta al licenziamento alla scadenza del contratto di solidarietà nell’ipotesi, plausibile, che l’amministrazione regionale, unico committente, non provveda con atti giuridici vincolanti a finanziare nuove attività corsuali.
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By vedisotto4 Minuti di lettura