“Il telefono allunga la vita” recitava un spot pubblicitario, a volte la può rendere anche difficile e complicata, come ad esempio quando si vuole cambiare l’operatore telefonico di rete fissa.
Entriamo nei particolari. Se si intende cambiare contratto e passare ad un diverso operatore telefonico, mantenendo il proprio numero di telefono, si deve fare richiesta di portabilità del numero fisso.
Diverso è il caso di richiesta di cessazione della linea, che vale solo per il caso in cui si voglia cessare ogni tipo di rapporto contrattuale senza passare ad un altro operatore (in questo caso, i costi di recesso possono variare significativamente).
Come funziona.
Attualmente esistono 3 diverse procedure per il trasferimento dell’utenza tra operatori di rete fissa (a seconda del tipo di servizio trasferito e dell’infrastruttura di rete attraverso la quale il servizio viene erogato):
attivazione:
è la procedura che consente il passaggio da Telecom S.p.A. ad un operatore alternativo;
migrazione:
è la procedura che consente il passaggio tra operatori alternativi ed i rientri in Telecom;
portabilità del numero pura: è la procedura che consente il passaggio ad altri operatori dotati di proprie infrastrutture (fibra ottica o radio).
In tutti e 3 i casi, il consumatore deve semplicemente rivolgersi all’operatore ricevente e comunicargli la propria volontà di trasferire l’utenza presso di lui.
Spetterà poi all’operatore ricevente avviare la procedura tecnicamente corretta.
La legge di conversione del Decreto Bersani, del 2007, ha stabilito, anche per i trasferimenti di utenze, che i contratti stipulati con gli con gli operatori telefonici prevedere la facoltà del consumatore di trasferire l’utenza presso un altro operatore, senza vincoli temporali, ritardi e spese non giustificate, e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
Per quanto riguarda i tempi effettivamente previsti per il cambio di operatore telefonico, tutte le procedure di trasferimento sono state definite dall’AGCOM per consentire, attualmente, il passaggio da un operatore all’altro entro 10 giorni lavorativi.
Attenzione: il cambio di operatore telefonico comporta sempre dei costi a carico del cliente, normalmente identificati come “costi di disattivazione” (dai 40 ai 100 euro circa), che devono comunque essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti dall’operatore.
Inoltre, rimangono anche gli eventuali altri pagamenti dovuti per la restituzione di rate, anticipi o sconti precedentemente concessi dal vecchio operatore.
Cosa fare
Prima di aderire al contratto con un nuovo operatore, è importante, oltre ad un attento
confronto delle tariffe, leggere accuratamente la Carta dei Servizi e le Condizioni Generali di Abbonamento, che ogni operatore telefonico è tenuto ad adottare e a rendere disponibili.
Un’attenzione particolare va prestata in caso di attivazione di un contratto a distanza, cioè a telefono, o tramite internet, o altre tecniche di comunicazione a distanza: in questo caso, il contratto si intende concluso nel momento in cui il consumatore, ad es., nel corso della telefonata, esprime il proprio consenso a cambiare operatore telefonico.
La procedura di trasferimento si attiva immediatamente, e non decorsi i 10 giorni previsti dalla legge per esercitare il diritto di ripensamento):ecco perché l’eventuale esercizio del diritto di ripensamento si rivela spesso problematico, dal momento che la richiesta di recesso viene trasmessa nel momento in cui la procedura di trasferimento non è ormai più “reversibile”.
Pertanto, per l’esercizio effettivo del diritto di recesso, occorrerà quindi prima completare la procedura di trasferimento in corso, e poi chiedere di rientrare al vecchio operatore, tenendo comunque ben presente che non è detto che si trovino ancora valide le precedenti condizioni contrattuali.
Si ricorda che il diritto di recesso si esercita con l’invio di una comunicazione scritta alla compagnia telefonica, tramite raccomandata a/r.
Diritti del consumatore
E’ importante sapere che l’AGCOM ha stabilito che l’operatore “cedente” (donating) è tenuto a consentire il passaggio del cliente indipendentemente dal termine di preavviso per l’esercizio del diritto di recesso indicato nel contratto (in modo da tutelare il consumatore dal rischio che eventuali contestazioni contrattuali possano impedirgli di godere del servizio di telefonia).
L’operatore cedente, inoltre, ha l’obbligo di continuare a prestare il servizio al clientefino alla data di effettivo inizio delle comunicazioni con il nuovo gestore, cioè l’operatore “ricevente” (recipient).
In ogni caso, è previsto l’obbligo, per gli operatori coinvolti nelle procedure di trasferimento delle utenze, di sincronizzare le proprie attività in modo tale da poter garantire che il cambio di operatore telefonico avvenga con il minimo disservizio per il consumatore, che la consegna del servizio abbia data certa (la data del passaggio deve essere concordata tra cliente ed operatore).
Inoltre, in caso di attivazioni, migrazioni o cessazioni non richieste il consumatore ha il diritto di riottenere, senza costi ed entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione della prestazione non richiesta, la precedente configurazione della propria linea.
A chi rivolgersi
In caso di dubbi o di mancato riconoscimento dei propri diritti, è possibile rivolgersi alle sedi di Adiconsum per usufruire del servizio di consulenza e assistenza individuale e per accedere alla procedura di conciliazione paritetica.
Recapiti della segreteria provinciale sita in piazza Pirandello, 18 ad Agrigento – Tel. 0922594895 Fax 09221836675 E-mail agrigento@adiconsum.it