SU COSTO ORA/CORSO ED IL COSTO ORA/ALLIEVO DECISIONE FINALE RINVIATA AL 25 GIUGNO 2015. A SEGUITO DEL RICORSO DI ASEF PIU’ ALTRI ENTI FORMATIVI SUI NUOVI CRITERI EMANATI DAL GOVERNO REGIONALE SULLA DETERMINAZIONE DELL’UNITÀ DI COSTO STANDARD (UCS) E SUL TENTATIVO DEL GOVERNO REGIONALE DI NON FINANZIARE IL COSTO RELATIVO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI ALLIEVI AI CORSI DI FORMAZIONE IL TAR HA GIA’ BOCCIATO I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMANATI
Arriva un nuovo stop dalla magistratura amministrativa nei confronti dell’assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale.
A respingere l’appello cautelare dell’Avvocatura dello Stato, che rappresenta e difende l’assessorato in giudizio, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
Con ricorso n.236/2015 proposto contro l’associazione datoriale Asef più altri, il citato assessorato ha chiesto la riforma dell’ ordinanza cautelare del Tar Sicilia di Palermo, Sezione III n. 01050/2014, resa tra le parti, concernente la programmazione dell’attività e la semplificazione amministrativa del settore della formazione professionale con riferimento all’annualità 2014-2015.
Il Cga in sede giurisdizionale ha pronunciato l’ordinanza n.197/2015 del 20 marzo 2015, respingendo, per l’appunto, l’appello cautelare perché: “ritenuto che non sembrano sussistere elementi per discostarsi dall’assetto cautelare definito dal Tar; ritenuto che risulta per altro già fissata la trattazione del merito per il 25 giugno 2015”.
La questione che sarà discussa nel merito dal Tar il prossimo 25 giugno non è di poco conto.
Facciamo un passo indietro per ripercorrere le tappe che hanno portato alla decisione del Cga di ieri di respingere l’appello cautelare presentato dall’assessorato regionale alla Formazione professionale.
Due sono i punti del ricorso dell’associazione datoriale Asef e di altri dieci enti formativi, difesi dagli avvocati Carlo Comandè ed Enzo Puccio, sul quale ruota l’ordinanza n.1050/2014, emessa dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione Terza, di Palermo: il costo ora/corso ed il costo ora/allievo.
Lo stop concerne i nuovi criteri emanati dal Governo regionale sulla determinazione dell’Unità di costo standard (Ucs) per il finanziamento della terza annualità dell’Avviso 20/2011, finanziata con le risorse del Piano giovani rimodulato.
Bocciato dai magistrati amministrativi anche il tentativo del Governo regionale di non finanziare il costo relativo alla partecipazione degli allievi ai corsi di formazione.
Di conseguenza, i giudici amministrativi di primo grado hanno sospeso l’efficacia dei provvedimenti amministrativi emanati dal Governo regionale nel settore della Formazione professionale in sede di avvio della terza annualità del citato Avviso 20/201.
Il Tar ha accolto il ricorso dell’Asef, associazione datoriale di settore e di altri dieci enti formativi, per il quale i giudici amministrativi hanno pronunciato l’ordinanza n.03751/2014 che sospende l’efficacia della delibera di giunta regionale n.250 del 16 settembre 2014, del decreto dirigenziale n.5157 del 6 ottobre 2014 e degli atti amministrativi consequenziali emanati successivamente. Oggetto della sospensiva, come dicevamo, la rideterminazione dell’unità di costo standard ed il mancato finanziamento del costo allievi entrambi strettamente connessi con l’ammissibilità al finanziamento dei progetti formativi relativi alla terza annualità del citato Avviso 20.
Il Tar ha bocciato, in pratica, il Governo regionale sospendendo gli effetti della delibera di giunta che taglia ulteriormente il finanziamento destinato alle attività formative in Sicilia per il periodo 2014/2015 intervenendo come dicevano sull’unità di costo standard. Gli enti ricorrenti hanno contestato l’introduzione di misure specifiche per l’attività formativa da svolgersi nell’annualità 2014-2015, contrastanti o comunque aggiuntive e diverse rispetto a quelle definite nell’avviso 20/2011 e negli atti a quest’ultimo presupposti o consequenziali.
Più in dettaglio, la delibera impugnata dai giudici amministrativi ha previsto di “adeguare l’Unità di costo standard per gli interventi formativi come già determinata dall’amministrazione regionale relativamente agli interventi formativi erogati nel territorio regionale, al parametro medio come determinato a livello nazionale dal Pon Yei”, con conseguente modifica del criterio di determinazione del costo dell’intervento posto a base dell’avviso 20/2011.
Inoltre, con la delibera di giunta richiamata – la 250 del 2014 – si è stabilito di “prevedere la partecipazione gratuita da parte degli utenti ai percorsi formativi e non corrispondere loro alcuna indennità di partecipazione”.
Sospesa dalla magistratura amministrativa anche l’efficacia della direttiva n.84904 del 7 novembre 2014 e della precedente, la n.76434 dell’8 ottobre 2014. Provvedimento amministrativo che ha imposto ai soggetti attuatori dei progetti formativi di adeguarsi alle nuove regole di svolgimento dell’attività formativa per l’annualità 2014-2015, sebbene tali regole differiscano profondamente rispetto a quelle previste dall’avviso 20/2011, tuttora efficace e costituente la ‘lex specialis’ vigente alla data di presentazione dei pacchetti formativi.
Oggetto della contestazione da parte degli enti formativi, difatti, il pregiudizio arrecato dal cambio delle regole in corso d’opera da parte di un Governo regionale. Enti di formazione che hanno partecipato alla procedura indetta con l’avviso pubblico 20/2011, predisponendo i loro progetti formativi sulla base di regole procedurali diverse e più favorevoli e che, invece, si trovano oggi nella condizione di dover effettuare le attività programmate a condizioni diverse, più gravose e svantaggiose. Il decreto dirigenziale già richiamato, il n.5157 del 2014, a parere dei ricorrenti, ha definito, in modo del tutto illegittimo, il nuovo calcolo inerente la Ucs, nella misura di 117 euro ora/corso.
Ed invece, la misura prevista dal precedente decreto dirigenziale n.3688 del 9 agosto 2014 e recepita nell’Avviso 20/2011, era, invece, di 129 euro ora/corso.
Per Asef e gli enti formativi, che hanno vinto di fronte al Tar il primo round contro Governo e amministrazione regionale e che ieri hanno avuto conferma delle ragioni di diritto alla base del ricorso dal Cga che ha respinto l’appello cautelare presentato dall’Avvocatura dello Stato in difesa dell’assessorato alla Formazione professionale, una simile determinazione del costo standard oltre ad essere illegittima perché contraria a quanto previsto dalla ‘lex specialis’. Regole condivise nel bando pubblico dall’amministrazione e dai soggetti interessati sulla base della quale sono stati presentati i pacchetti formativi. La modifica in corso d’opera del costo standard, secondo i ricorrenti, si appalesa illegittima anche perché contrastante con lo stesso parametro richiamato nella citata delibera n. 250/2014 e nel richiamato decreto dirigenziale n. 5157/2014, per la rideterminazione delle unità di costo.
Tale parametro, invero, è stato individuato in quello risultante dal documento emanato a cura del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “in merito alla metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione di costo (cosiddetti costi standard) nell’ambito del Programma operativo nazionale Pon Yei” del 31 marzo 2014. Programma che determina l’Ucs per l’attività formativa, in ambito corrispondente a quella da avviare in Sicilia, in 117 euro ora/corso e 0,80 euro ora/allievo. Viene espressamente chiarito che, nella determinazione dell’unità di costo “è indispensabile fare riferimento alla nozione di ora-corso”, ma “non si può prescindere dall’elemento connesso alla componente della numerosità dei partecipanti frequentanti”.
Quale la conseguenza? Semplice: tutte e due le voci devono concorrere a determinare il costo complessivo del servizio da corrispondere all’ente di formazione.
La verità è che, il Governo regionale, con la smania di tagliare indiscriminatamente i finanziamenti al settore della Formazione professionale, ha dimenticato di rispettare le regole precedentemente poste in essere. La legalità nel settore formativo appare sempre più un ‘optional’. L’inadeguatezza del Governo regionale, confermata da decine di decisioni della magistratura amministrativa che nel bocciano l’operato, getta sempre più nel caos il settore.
La terza annualità dell’Avviso 20/2011 non a caso stenta a decollare. E siamo giunti quasi alla fine del primo trimestre del 2015.
A questo punto non si tratta solamente di disorganizzazione degli uffici, di ritardi dovuti alla burocrazia inefficiente, di risorse sempre più esigue, ma anche e soprattutto di scelte politiche assunte senza prevederne le conseguenze.
Su questa vicenda giudiziaria, l’esecutivo regionale è apparso oggettivamente schizofrenico e inadeguato a garantire un minimo di legalità e buona condotta nell’azione amministrativa.
I fatti vanno ricondotti, ad onor del vero, a quando Nelli Scilabra era alla guida dell’assessorato regionale alla Formazione professionale. Spetta a Mariella Lo Bello, che nel frattempo è subentrata alla pupilla del presidente Rosario Crocetta, metterci una pezza.