IL CONGELAMENTO DELLE RISORSE DA ROMA POTREBBE STOPPARE LA REALIZZAZIONE DI ALCUNE AZIONI PREVISTE DAL ‘PIANO STRAORDINARIO: RAFFORZARE L’OCCUPABILITÀ IN SICILIA’ (PAC 4): CIGD, ESODO INCENTIVATO E CONTRATTI DI RICOLLOCAZIONE
“Sembrerebbe che Dps così come dichiarato dall’assessore al Lavoro, Caruso, non intenda congelare i 242 milioni ma si riservi di prendere 60 milioni. Siccome l’amministrazione regionale ha delle misure mai attivate e non so se mai le attiverà, questi 60 milioni potrebbero prelevarsi dal Fondo europeo sviluppo regionale (Fesr) proprio tra tali misure in maniera tale da salvaguardare i contratti di ricollocazione previsti dal ‘Piano straordinario: Rafforzare l’occupabilità in Sicilia’ (Pac 4)”. Così Giuseppe Raimondi, segretario confederale di Uil Sicilia, all’annuncio dell’assessore al Lavoro, Bruno Caruso, sull’imminente congelamento da parte del governo nazionale di una parte del miliardo di euro di fondi Pac (Piano azione e coesione) ancora non spesi dalla Sicilia.
Su quanto annunciato dall’assessore – sostiene Raimondi – lo invitiamo ad uno screening attento delle misure contenute anche sul Fesr per verificare se vi siano misure non attivate e non attivabili”.
“La Uil invita inoltre l’Autorità di gestione (Adg) Fse – conclude il sindacalista – a valutare la possibilità di mettere in sicurezza interamente il ‘Piano straordinario: Rafforzare l’occupabilità in Sicilia’ (Pac 4) salvaguardando non solo la Cassa integrazione guadagni in deroga ma anche l’esodo incentivato ed i contratti di ricollocazione”.
Autorità di gestione sul Fondo sociale europeo che in Sicilia coincide con il dirigente generale del dipartimento Formazione professionale, Gianni Silvia.
Va aggiunto che, L’Agenzia per la Coesione territoriale del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica dovrebbe fornire alle Regioni indicazioni sul citato rapporto di modo che l’amministrazione regionale (dipartimento Lavoro e dipartimento Formazione professionale) possa muoversi di conseguenza.
Come abbiamo già riferito in altra parte del giornale, lo Stato ha bisogno di denaro e sarebbe pronto, senza indugi, a prenderselo. Ci sarebbe in arrivo, a quanto sembra, una nota da Roma, indirizzata alle Regioni, che ufficializzerebbe il tanto chiacchierato ‘sacrificio’ che in poche parole dovrebbe significare possibili tagli di risorse.
Dalle indiscrezioni raccolte sembrerebbe, infatti, che dalle risorse pari a circa un miliardo di euro di fondi Pac (Piano azione e coesione) lo Stato potrebbe prelevare circa 250 milioni di euro. Questo comporterebbe una riduzione del finanziamento che potrebbe intaccare molte misure messe in campo dalla Regione siciliana e gestiti, per esempio, dai dipartimenti Formazione professionale e Lavoro.
Per essere più chiari, i tagli potrebbero riguardare il ‘Piano Giovani’ che ha uno stanziamento iniziale di 452 milioni di euro e un ‘Piano straordinario: Rafforzare l’occupabilità in Sicilia’ per 242 milioni di euro, all’interno del Pac a seguito di riprogrammazione approvata dalla Commissione europea nel dicembre del 2014. Ciò che non si comprende è secondo quale logica tali risorse rientrerebbero nella fattispecie prevista dalla finanziaria nazionale 2014 che coinvolge, lo ricordiamo, le risorse non impegnate al 30 settembre 2014. Ma come facevano ad essere impegnate se il via libera al programma è stato dato solamente a fine dicembre 2014? Tutto ciò appare un vero e proprio sopruso intentato a danno dei siciliani.
Va detto anche che, a seguito del taglio, qualcuno parla di risorse congelate fino al 31 dicembre 2016, circa 60 milioni di euro verrebbero decurtati dal ‘Piano straordinario: Rafforzare l’occupabilità in Sicilia’ (Pac 4) la cui disponibilità si ridurrebbe da 242 milioni a 182, la Regione siciliana dovrebbe ripartire le risorse secondo il rapporto tra misure passive (Cigd) e attive (formazione e orientamento).
Se a tutti i problemi regionali aggiungiamo anche i tempi lunghi, troppo lunghi, della politica nazionale, inconciliabili con le esigenze di ordine sociale a livello territoriale, la frittata è fatta. Ritardi che ricadono sui siciliani che attendono le soluzioni con un’emergenza sociale che rischia di implodere.
2 commenti
Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di
contratti di solidarieta’ e di contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato.
1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e
della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito
dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della
coesione sociale, ferme restando le risorse gia’ destinate
dall’articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 253, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del
Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista
dell’attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo,
immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di
cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n.
92, e rilevata l’eccezionalita’ della situazione di emergenza
occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto
fine, anche tramite la ridestinazione di somme gia’ diversamente
finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:
a) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’
incrementata, per l’anno 2013, di 250 milioni di euro per essere
destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in
deroga, con corrispondente riduzione per l’anno 2013 del Fondo di cui
all’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il
perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici
contributivi;
b) il comma 255 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti
dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, per l’anno 2013 sono versate dall’INPS per un
importo pari a 246 milioni di euro per l’anno 2013 al bilancio dello
Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 della legge 28 giugno 2012, n.
92.»;
c) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
l’occupazione e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e’
ulteriormente incrementata, per l’anno 2013, di 219 milioni di euro
derivanti dai seguenti interventi:
1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all’entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in
vigore del presente decreto restano acquisite all’entrata del
bilancio dello Stato; il Fondo di cui all’articolo 148, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e’ ridotto per l’anno 2013 di
10 milioni di euro;
2) per l’anno 2013 le disponibilita’ di cui all’articolo 5
della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all’entrata del
bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
3) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni e’ ridotta di
100 milioni di euro per l’anno 2013.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto
degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli
ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare
riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle
relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e
reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione
rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie
di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di
verificare gli andamenti di spesa, l’Inps, sulla base dei decreti di
concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche
preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e
delle finanze. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma
l’Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
3. Al comma 405 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme gia’
impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarieta’ di cui
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per
l’importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell’anno 2013,
all’entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva
riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime
finalita’.».
4. All’articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2013».
5. Il termine di cui all’articolo 1, comma 410, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e’ prorogato al 31 dicembre
2013, fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, comma 6 del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con
le procedure di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l’anno
2013 e’ assegnata all’apposito programma dello stato di previsione
del Ministero dell’interno.
6. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad
apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio
per l’attuazione del presente decreto.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
1
Decreto n. 83473 del 01/08/2014
Pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e P.S. in data
04/08/2014
Errata Corrige : All’articolo 6, punto 3 è stato aggiunto il riferimento al
trattamento di
mobilità
VISTO l’articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
VISTO l’articolo 4, comma 2, del decreto
–
legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
VISTO l’articolo 2, c
ommi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92
;
VISTO l’articolo 3
,
commi da 4 a 41
,
della
medesima
legge 28 giugno 2012, n. 92
;
VISTO l’articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
VISTO l’articolo 19 del decreto
–
legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e
modificazioni;
CONSIDERATO che l’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della
citata
legge
n. 92 del
2012
prevede, al fine di garantire la graduale transizione verso il regime delineato
dalla riforma degli ammortizzatori sociali di cui alla medesima legge 28 giugno 2012,
n. 92 e di assicurare la gestione delle situazioni derivanti dal perdurare dello stato di
debolezza dei livelli produttivi del paese, per gli anni 2013
–
2016, la concessione e la
proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa
vigente nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate;
CONSIDE
RATO che l’articolo 4, comma 2,
del
citato
decreto
–
legge n. 54 del 2013
prevede
di dover determinare
criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in
deroga nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
RITENUTO, in attuazione dell’articolo
4, comma 2, primo periodo, del
citato
decreto
–
legge n. 54 del 2013, di dover adottare criteri di concessione degli
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E
DELLE FINANZE
2
ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente,
che, fermo restando il
limite
delle risorse finanziarie destinate ai predetti ammor
tizzatori sociali in deroga
,
contribuiscano al rispetto degli equilibri di bilancio
;
RITENUTO
,
altresì
,
di dover assicurare
nel contempo
la graduale transizione
al
nuovo
sistema delineato sulla base dei principi di cui al citato articolo 4, comma 2,
del d
ecreto
–
legge n. 54 del 2013, anche in considerazione della
particolare
rilevanza
di specifiche situazioni
occupazionali di rilevanza nazionale
,
nonché di dover tener
conto delle prestazione già erogate nel corso dell’anno 2014
;
ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
nella seduta
del 19 dicembre
2013
;
ACQUISITO il parere della c
ompetenti Commissioni Parlamentari;
SENTITE le parti sociali;
DECRETA
A
rt.
1
(Finalità)
1.
Il presente decreto disciplina i criteri per la concessione di ammortizzatori
sociali in deroga alla normativa vigente, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto
–
legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni,
dalla legge
18 luglio 2013, n. 85, in una prospettiva di superamento del sistema
attuale
,
secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 64, della legge
28 giugno
2012,
n. 92
.
2.
Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutte le
prestazi
oni concesse ai sensi dell’articolo 2, commi 64 e 66, della legge
n. 92
del
2012
.
A
rt.
2
(Cassa Integrazione Guadagni in deroga)
1.
Il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può
essere
concesso o prorogato
ai lavoratori subord
inati, con qualifica di
operai,