TORNA D’ATTUALITA’ LA VICENDA DEGLI EXTRABUDGET E DEL FRETTOLO RECUPERO COATTO A DANNO DEI LAVORATORI DI 8,5 MILIONI DI EURO. IL TRIBUNALE DI PALERMO HA CONDANNATO L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE AL PAGAMENTO DI TUTTE LE SPESE RICONOSCENDO LA NATURA CONCESSORIA DEL SERVIZIO PUBBLICO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E LA LEGITTIMITA’ DEI MAGGIORI ONERI CONTRATTUALI
Altra batosta per la Regione siciliana che continua a soccombere nei giudizi intentati dagli enti formativi nei confronti dell’operato dell’amministrazione regionale nella Formazione professionale. Questa volta a condannare l’assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale la Prima Sezione Civile del Tribunale di Palermo.
Con sentenza n.1475/2015 il giudice ordinario ha condannato il richiamato assessorato al pagamento di poco meno di 3 milioni e 500 mila euro, oltre ad interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo del finanziamento dovuto nei confronti del Cefop per gli arretrati contrattuali del periodo 1998/2003, dichiarando immediatamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.2329/2010 emesso dal Tribunale di Palermo il 10 luglio 2010. La cifra originaria era pari a poco meno di 5 milioni e 900 mila euro. L’amministrazione regionale, però, nel tempo aveva già dato esecuzione a tale obbligo di pagamento erogando il 41 per cento dell’importo complessivo per una cifra pari a 2.374.771,50.
La sentenza rilancia la questione degli extrabudget che ha impegnato l’amministrazione regionale al recupero coatto di 8,5 milioni di euro mettendo in ginocchio i soggetti gestori e impoverendo le tasche dei lavoratori. Somme erogate agli enti in aggiunta a quanto decretato in sede di approvazione del piano regionale dell’Offerta formativa (Prof) per la copertura delle differenze salariali maturate a seguito del maggiore costo relativo al personale dipendente rilevato dal Ccnl.
Torna, quindi, d’attualità il cosiddetto scandalo relativo agli extrabudget riconosciuti negli anni a cavallo tra il 2005 ed il 2010 ad una trentina di enti di formazione professionale per l’erogazione del servizio pubblico costituito dal corso di formazione professionale. Somme frettolosamente recuperate con atti unilaterali e senza contraddittorio dall’amministrazione regionale e peri le quali non si ha contezza circa il loro destino ed utilizzo.
Operazione che è stata posta in essere dall’amministrazione regionale in autotutela per scongiurare il danno alle casse dell’erario pubblico e che ha portato al recupero coatto di 8,5 milioni di euro ed all’accertamento di ulteriori16,5 milioni di euro. Somme che sarebbero state erogate in maniera legittima a seguito dell’attenta lettura della sentenza del Consiglio di Stato n.5086 del 14 ottobre 2014.
Per il Consiglio di Stato il rapporto trilaterale intercorrente tra Regione siciliana, ente di formazione e utenza deve essere ricondotto alla fattispecie di cui all’articolo 12 della legge 241 del 1990.
Difatti, secondo quanto richiamato dalla sentenza n.5086/2014: “l’ente di formazione, lungi dallo svolgere un’attività di impresa a vantaggio dell’Amministrazione, ha ricevuto fondi per rendere un servizio di interesse generale a vantaggio degli utenti, operando quale ‘longa manus’ dell’Amministrazione stessa, e cioè alla concessione di sovvenzioni e non a quella dell’appalto di servizi. È quindi sottoposto alle disposizioni contenute nella legge fondamentale sul procedimento amministrativo”.
Anche la giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro, ha avuto modo di osservare, al riguardo, che “l’attività di formazione costituisce un pubblico servizio, il cui affidamento ad un soggetto privato dà vita ad un rapporto di tipo concessorio indipendentemente dalla veste formale e dalla terminologia in concreto utilizzate”, come deciso dalla Cassazione Civile, Sezioni Unite con sentenza n.25118/2008. Il che dovrebbe anche significare che l’amministrazione ha il dovere di coprire tutte le spese per il personale, anche i sopravvenuti aumenti contrattuali, riconosciute in sede di rendicontazione e sostenuto per l’erogazione del servizio pubblico che si sostanzia con il corso di formazione professionale in favore dell’utente.
Indirizzo che pare trovi conferma anche nella richiamata sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato la Refgione siciliana a pagare gli arretrati contrattuali 1998/2003 ai lavoratori dipendenti del Cefop.
Approfondendo la lettura del dispositivo della sentenza n.1475/2015 la vicenda extrabudget potrebbe subire una accelerazione.
Quelle che emerge è un rapporto giuridico tra assessorato alla Formazione professionale e Cefop che trae origine dalla convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale n.24 del 6 marzo 1976 che individua gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono il fine della Formazione professionale. E poi, ai fini del riconoscimento degli arretrati contrattuali dovuti ai dipendenti del Cefop, ente gestore convenzionato, l’autorizzazione al pagamento è contenuta nella direttiva assessoriale del 12 giugno 2009.
Siamo di fronte ad un rapporto di natura concessorio di servizio pubblico con finanziamento delle attività di formazione professionale affidata a soggetti privati in virtù di una convenzione successiva al riconoscimento dell’accreditamento. Il titolo costitutivo del rapporto obbligatorio è rappresentato dal Protocollo d’intesa, denominato ‘Intesa sugli arretrati contrattuali 1998/2003’, siglato il 19 maggio 2004 dall’assessorato regionale alla formazione professionale, oggi competente nella materia.
Protocollo avente per oggetto il finanziamento da parte dell’amministrazione regionale all’integrale erogazione della sovvenzione dovuta al Cefop (come agli altri enti gestori convenzionati) per il pagamento in favore dei lavoratori dipendenti delle differenze salariali dovute in ragione del Contratto collettivo di lavoro in vigore per il periodo considerato. Importo complessivamente determinato in favore del Cefop di poco meno di 5 milioni e 900 mila euro come indicato nel decreto assessoriale n.2290 del 24 novembre 2004.
E ciò trova conferma nell’articolo 2 della citata legge regionale n.24/1976 il quale dispone che l’amministrazione regionale ‘provvede’ alla concessione di contributi e sovvenzioni nei confronti di enti che si prefiggono finalità di formazione professionale secondo norme previste da tale legge. E ciò senza alcun riferimento alla necessità di ulteriore attività discrezionale da parte dell’ente pubblico al momento della materiale erogazione del finanziamento, una volta che questo in precedenza sia già stato riconosciuto al’ente di formazione accreditato in sede di convenzione.
Al riferimento normativo primario va aggiunto il Contratto collettivo di lavoro della categoria. Proprio con riguardo al riconoscimento delle differenze salariali dovute ai dipendenti del Cefop, oggetto della richiamata sentenza del Tribunale di Palermo, il Ccnl 1998/2003 è stato recepito dalla Regione siciliana con delibera di Giunta n.426 del 23 dicembre 2003. Da ciò discende il vincolo per l’amministrazione regionale al rispetto delle condizioni salariali ivi riconosciute ai lavoratori per quel periodo di contrattazione collettiva, senza alcuno spazio per ulteriori valutazioni di natura discrezionale.
La sentenza conferma la natura concessoria del rapporto tra Regione siciliana e ente formativo privato che ha per oggetto il corrispettivo di prestazioni rese nello svolgimento di servizio pubblico, quale la formazione professionale (come chiarito da ultimo dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, decisione n.14572 del 22 giugno 2007).
Richiamando una parte della citata sentenza n.1475/2015 si conferma la natura di servizio pubblico dell’attività di formazione professionale come confermato dalla Cassazione.
“La giurisprudenza della Suprema Corte chiarisce, infatti, che lo svolgimento di una attività di formazione professionale da parte di privati tramite l’utilizzo di finanziamenti pubblici va necessariamente qualificato quale ‘servizio pubblico’ sulla scorta di un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, la formazione professionale costituisce una materia di stretta pertinenza regionale ai sensi degli articoli 117 e 118 della Costituzione. in secondo luogo, l’articolo 5 della legge n.845 del 21 dicembre 1978, intitolata legge-quadro in tema formazione professionale, stabilisce che l’attuazione dei piani predisposti dalle Regioni può essere oggetto di attuazione non solo attraverso il ricorso a strutture pubbliche, quanto anche tramite convenzioni poste in essere con enti privati in possesso di determinati requisiti. Il terzo luogo, il riconoscimento della sussistenza della fattispecie della ‘convenzione’ prescinde in sé dal riferimento ad dato meramente formale dell’esistenza di un atto di affidamento, dovendo invece prevalere il dato sostanziale dell’attività prevista dalla legge come doverosa da parte di soggetti pubblici e del conferimento a questi ultimi del potere di adottare il modulo organizzativo dell’affidamento a soggetti privati”.
A questo punto farebbe bene la politica siciliana, almeno per una volta nella legislatura in corso, ad assumere la responsabilità su una questione spinosa che penalizza i lavoratori della formazione professionale: l’extrabudget.
Alla luce della giurisprudenza prodotta sull’argomento è auspicabile che il Parlamento siciliano trasversalmente approvi una norma di interpretazione autentica che superi definitivamente la questione extrabudget e contribuisca, attraverso la restituzione agli enti formativi e quindi ai lavoratori delle risorse sottratte, a restituire un minimo di serenità e forse anche di legalità – come sostengono in tanti – nel settore della formazione professionale.
3 commenti
Speriamo prendegli presto molto presto senza coglioneggiare
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Palermo, 23 marzo 2015
Al Presidente di FORMA Sicilia
Al Presidente di CENFOP Sicilia
Al Presidente ASEF
Al Presidente ASSOFOR
Al Presidente ANFOP
Agli Enti Gestori di attività formative e/o orient
ative
Ai lavoratori della Formazione Professionale
Alle RR SS AA delle OO SS
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola
Alle Segreterie Provinciali delle OO SS
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola
Alle Segreterie Provinciali delle OO SS
Cgil, Cisl, Uil
e, p.c.
Al Presidente della Regione Siciliana
All’Assessore Regionale alla Famiglia, le Politiche
Sociali ed il Lavoro
All’Assessore Regionale all’Istruzione ed alla
Formazione professionale
Loro Sedi
Oggetto: Proclamazione sciopero e iniziative a sos
tegno della vertenza regionale della formazione
professionale
Le scriventi organizzazioni sindacali,hanno program
mato una serie di iniziative di lotta e di protesta
per la
vertenza regionale della formazione professionale,
per l’assenza di risposte e l’insufficienza degli
impegni
del Governo regionale.
Per queste ragioni proclamano, ai sensi del vigente
CCNL, art. 16, 21 ore di sciopero articolato come
segue:
–
3 ore dalle 11 alle 14 di mercoledì 25 marzo 2015;
–
6 ore giovedì 26 marzo 2015;
–
6 ore venerdì 27 marzo 2015
–
6 ore lunedì 30 marzo 2015
Con successiva nota organizzativa saranno definite
le forme di protesta e le manifestazioni regionali
/
territoriali.
Distinti saluti
Flc Cgil Cisl Scuola Uil Scuola
G. Scozzaro D. Bonomo
C.Parasporo
Si allega la piattaforma rivendicativa unitaria.
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Il Governo è sordo alle richieste del sindacato e n
aviga a vista
senza soluzioni alle troppe emergenze che si accumu
lano sulle
diverse filiere della Formazione Professionale in S
icilia.
Per i giovani in obbligo d’istruzione
un grande deficit di programmazione e l’incapacità
di reperire risorse adeguate, anche in presenza del
riparto ministeriale. Ciò, insieme
all’ormai storico ritardo dell’Amministrazione nell
a chiusura dei rendiconti e nello svincolo
delle fideiussioni, provoca la crisi degli enti sto
rici, che, in situazioni debitorie ormai
insostenibili, licenziano il personale, come nel ca
so del Ciofs e dell’Engim, mentre ancora
si aspetta “il suono della campanella” recentemente
annunziato dall’Assessore Lo Bello.
Sulla Formazione
si addensano le nubi della assenza delle risorse,
drenate dal Governo
nazionale per finanziare gli incentivi alle assunzi
oni per il 2015, perché l’Amministrazione
non ha saputo, voluto o potuto impegnarle prima del
30 settembre 2014. Di più, a pochi
mesi dalla conclusione della seconda annualità del
piano Giovani, e le attività formative,
già partite in ritardo rischiano di non avere alcun
a copertura economica, né vi sono
certezze sulla nuova programmazione, mentre l’Asses
sore Lo Bello tace o si occupa
d’altro.
I Tar non perdono occasione per demolire gli atti d
ell’Amministrazione
,
a partire dall’Accreditamento 2013 ed a finire alle
sospensive concesse agli enti
disaccreditati,
senza che l’Amministrazione prenda decisioni che va
dano nella
direzione di garantire il servizio ed il lavoro deg
li operatori, anche con forme di
commissariamento
, in taluni casi previste anche dalle norme naziona
li, nel silenzio dei
dirigenti competenti. D’altra parte i due dipartime
nti competenti sembrano avere
comportamenti contraddittori e
senza alcuna certezza sugli atti in materia di
accreditamento.
Per gli
enti disaccreditati e per i lavoratori disoccupati
perché licenziati
da più anni, il
Governo aveva affidato “in house” al Ciapi di Priol
o, ente strumentale della Regione
Siciliana, copiose risorse, ma ora
il Ciapi
convoca il sindacato perché
non può più
“ricevere la prestazione lavorativa” dei lavoratori
impegnati nel progetto
“Prometeo”.
Questo perché il Governo non da risposte e l’Ammin
istrazione
taglia i
finanziamenti e mette in ginocchio il Ciapi che si
appresta ai licenziamenti
.
Così finisce l’avventura del Ciapi
che il Governo ha deciso di percorrere anche per g
li
ex sportellisti, sin dal settembre 2013, già
con il progetto “Spartacus”
. Dopo questo,
e
con l’avvio di Prometeo
, l’aveva fortemente sostenuto, fino ad affidargli
una parte della
Garanzia Giovani
, ed ora lo abbandona al proprio destino.
L’assessore Caruso ha proposto di
tenere
al Ciapi soltanto le figure specialistiche
legate all’orientamento
(solo 590 operatori), e di
licenziare gli altri oltre 1150 addetti
al
supporto delle azioni di orientamento ad all’area a
mministrativa.
Altrimenti, per la salvaguardia occupazionale alla
quale si è dichiarato “sensibile”, ha
proposto di farli rientrare nei propri enti di form
azione, per occuparsi di azioni formative
specialistiche anch’esse afferenti al programma Gar
anzia Giovani.
La vendita del CEFOP?
È cosa loro?