L’ASSESSORATO REGIONALE ISTRUZIONE EFORMAZIONE PROFESSIONALE QUESTA VOLTA LA SPUNTA NDEL GIUDIZIO AMMINISTRATIVO CONTRO L’ENTE AGRIGENTINO CHE RESTA FUORI DALL’ACCREDITAMENTO E DALLE ATTIVITA’ FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale accoglie il ricorso dell’assessorato regionale Istruzione e Formazione professionale contro l’Ecap di Agrigento che non potrà svolgere attività formativa e di orientamento professionale.
Con Ordinanza n.328/2015 il Cga, come dicevamo accogliendo il ricorso numero di registro generale 492 del 2015 ha respinto l’istanza cautelare proposta in primo grado. Il Tribunale amministrativo regionale aveva riammesso tra gli enti accreditati l’Ecap di Agrigento accogliendo la domanda cautelare. Decisione che in secondo grado è stata respinta. L’Ecap di Agrigento, quindi, non potrà ottenere l’accreditamento provvisorio dall’assessorato regionale alla Formazione professionale.
Questa volta è prevalso l’interesse generale su quello privato come si evince dalla lettura del dispositivo: “Ritenuto che – anche a voler prescindere dall’opinabilità del ‘fumus boni iuris’ del ricorso di primo grado in relazione all’art. 1, comma 10, della L.R. n. 25/2008 – appare meritevole di maggior considerazione il ‘periculum in mora’ derivante alla Regione dalla sospensione degli effetti dell’atto impugnato in prime cure, rispetto a quello che l’efficacia di quest’ultimo atto arreca all’Ente appellato”.
Va ricordato che la norma richiamata nell’Ordinanza del Cga, l’articolo 1, comma 109 della legge regionale n. 25 del 29 dicembre 2008, dal titolo ‘Interventi finanziari urgenti per l’occupazione e lo sviluppo’, fa riferimento al divieto di assunzioni e recita così: “E’ fatto divieto alle Amministrazioni regionali , istituti, aziende, agenzie, consorzi, esclusi quelli costituiti unicamente tra enti locali, organismi ed enti regionali comunque denominati, che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della Regione, di procedere ad assunzioni di nuovo personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aziende unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere per le quali continuano ad applicarsi le vigenti norme nazionali in materia”.
Di seguito riportiamo il testo dell’Ordinanza n.328/2015 del Cga.
N. 00328/2015 REG.PROV.CAU.
N. 00492/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 492 del 2015, proposto da:
Assessorato Regionale Istruzione e Formazione Professionale, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, Via De Gasperi, N. 81;
contro
Ecap Agrigento, rappresentato e difeso dall’avv. Girolamo Rubino, con domicilio eletto presso Girolamo Rubino in Palermo, Via Oberdan 5;
per la riforma
dell’ ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA – PALERMO: SEZIONE III n. 00443/2015, resa tra le parti, concernente rilascio accreditamenti provvisori per lo svolgimento nella regione siciliana dell’attivita’ di orientamento e formazione professionale
Visto l’art. 62 cod. proc. amm;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ecap Agrigento;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Viste le memorie difensive;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015 il Cons. Ermanno de Francisco e uditi per le parti gli avvocati l’avv. dello Stato Mango e G. Rubino;
Ritenuto che – anche a voler prescindere dall’opinabilità del fumus boni iuris del ricorso di primo grado in relazione all’art. 1, comma 10, della L.R. n. 25/2008 – appare meritevole di maggior considerazione il periculum in mora derivante alla Regione dalla sospensione degli effetti dell’atto impugnato in prime cure, rispetto a quello che l’efficacia di quest’ultimo atto arreca all’Ente appellato;
Ritenuto di poter compensare le spese del doppio grado cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale,
Accoglie l’appello (Ricorso numero: 492/2015) e, per l’effetto, in riforma dell’ordinanza impugnata, respinge l’istanza cautelare proposta in primo grado.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2015
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/05/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)