La Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana ha deliberato di sospendere il giudizio relativo al Piano di riequilibrio del Comune di Favara e di deferirlo alla valutazione della Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite. La mancata decisione non è relativa all’affidabilità dello stesso Piano che aveva avuto, come abbiamo già scritto, un parere negativo da parte della Commissione ministeriale, ma la questione di massima è di ordine interpretativo sulla possibilità o meno del Comune a poter rimodulare il Piano.
I magistrati della Sezione di Controllo della Corte dei Conti, Tommaso Brancato che è il presidente, Licia Centro e Francesco Albo, consiglieri, Gioacchino Alessandro, relatore e Francesco Antonio Cancilla referendario, tra l’altro scrivono: “In definitiva, fermo restando gli elementi e gli argomenti illustrati, la questione di massima prospettata è se all’Ente che ha approvato il Piano di riequilibrio nel corso del 2015 sia inibita o meno, alla luce del recente dato normativo (la legge di Stabilità 2016) la facoltà di modificare il Piano per adeguarlo ai risultati peggiorativi scaturenti dal passaggio all’armonizzazione contabile anche quando la normativa sull’armonizzazione contabile ( il recepimento della stessa dalla Regione che è ad autonomia differenziata) sia sopravvenuta rispetto all’approvazione del piano da parte dell’ente”. Insomma sfumature legislative ed interpretative che hanno messo in difficoltà lo stesso Organo contabile. Si legge ancora nel dispositivo della Corte dei Conti: “Corollario della tesi dell’inammissibilità della rimodulazione/riformulazione in presenza di ostacoli o preclusioni normative, è che la Sezione di controllo che è chiamata a valutare la congruenza e la sostenibilità di un piano di riequilibrio già esitato dalla Commissione ministeriale non potrebbe che prendere atto della inattualità del medesimo e, quindi, valutare negativamente l’incongruenza delle relative previsioni rispetto alla sopravvenuta modifica del quadro finanziario e contabile”. Tutto quindi, è stato rimandato alla valutazione della Sezione delle Autonomie o alle Sezioni riunite.
L’iter del Piano di riequilibrio inizia con la deliberazione consiliare n. 18 del 17 marzo 2015, immediatamente esecutiva, con la quale il Comune di Favara, alla luce degli esiti dei controlli finanziari della Corte dei Conti ed in ottemperanza all’obbligo di apprestare adeguate misure correttive, ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all’art. 243-bis del TUEL. Con successiva deliberazione consiliare, la n. 83 del 14 giugno 2015, l’amministrazione ha approvato il Piano di riequilibrio pluriennale, di durata decennale, con decorrenza dall’anno 2015. La Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali ha trasmesso il 29 dicembre 2015, alla Sezione della Corte, l’esito dell’istruttoria di competenza, la relazione conclusiva sul piano di riequilibrio finanziario del Comune di Favara. Relazione che è articolata in due sezioni, una relativa ai fattori e alle cause dello squilibrio ed una alle misure di risanamento, precedute dall’analisi di taluni aspetti preliminari quali la tempistica, verifica dell’approvazione dell’ultimo rendiconto e del bilancio di previsione. Il parere dell’organo di revisione si conclude con un paragrafo concernente le seguenti considerazioni: “Si ritiene che il Piano del comune di Favara non sia del tutto in linea con i contenuti richiesti dalle disposizioni normative di riferimento e alle indicazioni contenute nelle Linee guida elaborate dalla Corte dei conti. La presente relazione sia trasmessa dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali alla Direzione centrale della finanza locale, per il successivo inoltro alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.