Da ieri, 1 Marzo 2017, sono in vigore le modifiche al “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”. Il Decreto legislativo 222 del 25 Novembre 2016, ha introdotto modifiche in materia di individuazione dei procedimenti oggetto di autorizzazioni, certificati di inizio attività ( SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Con il succitato decreto legislativo è stato abrogato l’articolo 25 del testo unico ” procedimento per il rilascio del certificato di agibilità”.
In altre parole, non esiste più il certificato di conformità che viene sostituito con il deposito del certificato di collaudo redatto dal collaudatore.
Per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.
Anche per gli edifici in muratura occorre depositare la relazione di collaudo redatta dal collaudatore.
Tutti i certificati di conformità, introitati dall’Ufficio del genio civile, la cui istruttoria non é stata completata verranno restituiti.
La direttiva del Dirigente Generale, concordata con tutti gli ingegneri capo degli uffici del genio civile della Sicilia, di applicazione delle modifiche apportate dalla legge 222/2016 al DPR 380/2001 così come recepito dalla LR 16/2016, é entrata in vigore da ieri.