Il Prof. F.S. di 42 anni, professore associato presso il Dipartimento di scienze Agrarie e forestali dell’Università di Palermo aveva ricevuto l’incarico di curare e coordinare un processo editoriale da una casa editrice straniera per la pubblicazione di due numeri speciali; al termine dell’attività di caricamento dei commenti risultavano falsati quattro commenti relativi a tre articoli pubblicati sui due numeri speciali. Per l’ipotesi di sospetta cattiva condotta editoriale veniva formulata nei confronti del docente una proposta di avvio di un procedimento disciplinare; il Rettore formulava dinanzi al Collegio di disciplina una proposta di irrogazione di sanzione disciplinare , e veniva così avviato il procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio di Disciplina, dinanzi al quale il docente esponeva le sue difese, evidenziando le evidenti incongruenze che inficiavano la contestazione degli addebiti. Il procedimento disciplinare si concludeva con l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura; per l’annullamento di tale sanzione disciplinare il docente proponeva un articolato ricorso davanti al TAR Sicilia, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza, chiedendo anche la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.In particolare gli avvocati Rubino e Valenza hanno censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili,sia sotto il profilo formale, per il superamento dei termini, perentori, per l’avvio e la conclusione del procedimento disciplinare, sia per la violazione della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo, per effetto della presenza del delegato del rettore alla seduta in cui è avvenuta la deliberazione, che ha inficiato l’imparzialità del collegio, sia infine sotto il profilo del difetto di istruttoria, per la mancanza di un accertamento autonomo in ordine ai fatti contestati in seno al procedimento disciplinare. Si costituiva in giudizio l’Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello stato di Palermo, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato. Il TAR Sicilia,Palermo, Sezione prima, presidente il Dr. Calogero Ferlisi, relatore il consigliere Sebastiano Zafarana, ritenendo fondati i motivi di ricorso formulati dagli Avvocati Rubino e Valenza, e ritenendo sussistente il danno grave ed irreparabile incombente sul ricorrente, il quale sta partecipando alla procedura per l’abilitazione a professore di prima fascia, ha accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, condannando anche l’Università degli studi di Palermo al pagamento delle spese giudiziali inerenti la fase cautelare. Per effetto della pronunzia cautelare resa dal Tar Sicilia la sanzione disciplinare dovrà essere espunta dal fascicolo personale del docente presso l’Università degli studi di Palermo mentre quest’ultima pagherà le spese processuali.