Ancora un “NO” del Collegio dei Revisori dei Conti verso un atto deliberativo prodotto dall’amministrazione comunale di Favara della sindaca Anna Alba. Oggetto del “Parere NON favorevole” questa volta è la “Proroga dell’incarico di rappresentanza processuale nei contenziosi di natura civile, amministrativa e tributaria” in poche parole la proroga dell’incarico ai legali che compongono l’avvocatura comunale.
Per la copertura finanziaria della proroga è stata richiesta una variazione di bilancio ai sensi dell’art. 250 comma 2 del Tuel, di complessive €. 36.300.000,00. La Giunta, ha prorogato l’incarico agli avvocati, che già stavano operando in regime di prorogatio con scadenza 31 dicembre 2016, “fino ad individuazione del nuovo soggetto cui affidare l’incarico”. Secondo i Revisori la proroga non poteva essere effettuata poiché “ai sensi dell’art. 191 del Decreto legislativo n. 267/2000 vi è il divieto per i Comuni di effettuare spese in assenza di impegno preventivo di spesa”.
Secondo i Revisori la proroga non poteva essere fatta perché non aveva copertura finanziaria poiché il Responsabile del servizio finanziario del Comune di Favara nel dare il proprio parere alla delibera scrive: “la copertura finanziaria potrà essere assicurata dopo l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato 2016-2018”. Inoltre, come scrivono i Revisori dei conti nel proprio verbale “i contratti possono essere prorogati soltanto con la formula della “proroga tecnica” limitata al tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente , come ribadito anche dall’Anac”. Oltre, come abbiamo detto, ad avere un impegno preventivo di spesa, che la delibera, però, non ha. Qui interviene ancora dell’art. 191 del Decreto legislativo n. 267/2000 che determina la “conseguente nullità dei contratti eventualmente stipulati sena copertura”. In ragione di tutto ciò il Collegio dei Revisori dei conti, composto da Claudia Restivo, presidente, Salvatore Signorino Gelo e Filippo Lipari componenti, esprime “PARERE NON FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione”. .