La Professoressa Z.E. ,di trentuno anni, di Agrigento , ha partecipato al concorso per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e di II grado ; la stessa non veniva ammessa a sostenere le prove scritte per il mancato superamento della soglia dei 35/50 a seguito della prova pre selettiva.
Pertanto proponeva un ricorso davanti al TAR del Lazio, volto all’annullamento del provvedimento di esclusione dall’elenco degli ammessi alle prove scritte e, con ordinanza cautelare veniva ammessa dall’adito TAR “con riserva” a sostenere la prova scritta. Dopo la conclusione delle prove la professoressa agrigentina veniva collocata “con riserva” all’interno della graduatoria definitiva di merito; pertanto la docente proponeva un ulteriore ricorso “per motivi aggiunti” deducendo l’illegittimità della clausola “con riserva” , posto che la riproposizione della detta clausola rendeva non utile il posizionamento in graduatoria della docente ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato. Con decreto cautelare adottato dal Presidente del Tar del lazio, sezione Terza bis, su istanza del difensore della docente Avvocato Girolamo Rubino, veniva disposto l’inserimento “ad ogni fine, ivi compresa l’assunzione con contratto sottoposto a condizione”, della ricorrente nella graduatoria per la regione sicilia della classe di concorso A017; il Tar del lazio, con successiva sentenza, accoglieva il ricorso ed i motivi aggiunti, ordinando lo scioglimento della riserva con la quale la ricorrente era stata inserita in graduatoria. L’Ufficio scolastico regionale per la sicilia, con apposito decreto, ha quindi disposto l’inserimento dell’interessata a pieno titolo nella graduatoria di merito; ma non adottava gli atti necessari a consentirne l’assunzione a tempo indeterminato. Pertanto la docente, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha proposto un nuovo ricorso giurisdizionale, per l’integrale esecuzione del giudicato nascente dalla precedente sentenza del Tar del Lazio, nonchè per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno connesso alla mancata esecuzione in forma specifica del giudicato nascente dalla sentenza. Nelle more del giudizio la ricorrente veniva immessa in ruolo e assunta con contratto a tempo indeterminato; pertanto l’interesse a ricorrere permaneva per il risarcimento dei danni subiti per effetto della mancata tempestiva assunzione a tempo indeterminato. Il Consiglio di stato, Sezione Sesta, condividendo le tesi dagli avvocati Rubino e Impiduglia, ha accolto il ricorso, condannando il Ministero resistente al risarcimento dei danni subiti dalla docente agrigentina, nella misura del 30/% del trattamento economico non goduto nel periodo intercorrente tra la data in cui la ricorrente avrebbe dovuto essere assunta in servizio e quello di effettiva costituzione del rapporto, oltre al diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici ed alla ricostruzione della posizione previdenziale che sarebbe spettata alla ricorrente se l’assunzione fosse avvenuta tempestivamente, condannando l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in euro tremila, oltre accessori. Pertanto la docente agrigentina, per effetto delle sentenza resa dal Consiglio di Stato, avrà diritto alla ricostruzione della carriera, mentre il MIUR pagherà le spese giudiziali.