Il battagliero Giuseppe Di Miceli, Consulente Amministrativo/Stragiudiziale, di Konsumer Sicilia ne è più che sicuro: “Nulla è dovuto a titolo d’imposta, Tia o Tarsu che sia, dai residenti di Favara Ovest o Agrigento Est che dir si voglia, ad entrambi i Comuni a prescidere dall’operazione di rettifica dei confini”.
A supporto delle sue convinzioni cità un atto pubblico, ovvero il Verbale del 18/07/2005, stilato dopo aver sentito l’allora Prefetto di Agrigento, riguardo la Consegna delle Opere Pubbliche realizzate dal Comune di Agrigento al Comune di Favara, nel territorio di Favara Ovest. In ragione di ciò ha scritto una nota indirizzata ai sindaci di Agrigento Lillo Firetto, e di Favara Anna Alba, e naturalmente ai cittadini interessati, tramite gli organi di stampa, nella quale spiega il perchè “Le imposte locali TIA/TARSU non sono dovute, a nessuno dei due Enti Locali interessati, dai residenti nel territorio di Favara Ovest e/o Agrigento Est, a prescindere dalla definizione dei confini nella zona interessata”.
“Vi scriviamo in merito alle disavventure a cui i Residenti della Zona denominata Favara Ovest in merito al pagamento delle imposte TIA/TARSU, a nostro parere non dovute ne al Comune di Agrigento e nemmeno al Comune di Favara. Da più parti, Politici, Residenti/Cittadini, Associazioni, Comitati, Professionisti e Avvocati, è stato chiesto più volte alle Amministrazioni Locali di Agrigento e Favara di emettere un provvedimento che facesse chiarezza a chi dei due Comuni interessati, andavano versate le imposte TIA/TARSU, ad oggi non ancora emesso. Questo – scrive Di Miceli – ha fatto si che alla scrivente Associazione sorgesse il sospetto che i due Comuni avessero un proprio interesse ECONOMICO di QUADRATURA di BILANCIO a non voler decidere sulla questione”.
E qui entra in causa il già citato Verbale del 18/07/2005, dalla quale attenta lettura si evince che quelle zone “all’epoca dei fatti erano lasciate in stato di abbandono, in quanto il primo Ente Locale (Agrigento), non aveva adeguato personale per garantirne la manutenzione. Mentre il secondo Ente Locale (Favara) A TITOLO GRATUITO, si impegnava a prendersene cura”. Ed ecco che alla luce di quanto scritto nel verbale, l’avvocato Giuseppe Di Miceli e Konsumer Sicilia arrivano alle loro deduzioni. “Pertanto, considerato che il presupposto dell’imposizione è l’occupazione di uno o più spazi, adibiti a qualsiasi uso e giacenti sul territorio del Comune dove il servizio di smaltimento rifiuti è reso in maniera continuativa, che tale presupposto conferisce natura di imposta anziché di tassa, alla TIA/TARSU, in quanto l’ importo del versamento viene commisurato al servizio prestato. Preso Atto che nel Verbale del 18/07/2005, il Comune di Agrigento dichiarava di non essere in grado di effettuare alcun servizio nella ZONA DI FAVARA OVEST e che il Comune di Favara si impegnava a prestare i servizi in argomento a titolo gratuito, NULLA RISULTA DOVUTO AI DUE COMUNI A TITOLO D’IMPOSTA DAI RESIDENTI IN ZONA FAVARA OVEST”.
In ragione di ciò Konsumer Sicilia invita:
1.Il Comune di Agrigento a revocare gli accertamenti e a non procedere alla riscossione coattiva;
2.Il Comune di Favara a rimborsare quanto indebitamente riscosso per l’imposta in discorso;
3.I Contribuenti Residenti nella zona di Favara Ovest a presentare istanza di rimborso al Comune di Favara dell’imposta versata per il servizio di raccolta rifiuti, onde evitare la prescrizione del diritto alla restituzione.
Favara Ovest…….to be continued….!