Addio al pagamento dello stipendio in contanti: dal mese di luglio 2018 le aziende potranno retribuire i loro dipendenti solamente attraverso pagamenti tracciabili, in banca o alla Poste. Le multe in caso d’inosservanza possono variare da 1.000 euro a 5.000 euro.
Le aziende che pagavano lo stipendio in contanti ai lavoratori consegnando un importo più basso del netto in busta paga non potranno più farlo. Inoltre, un altro principio delle norma da sottolineare è che la firma del lavoratore sulla busta paga non prova l’avvenuto pagamento dello stipendio.
La novità sul divieto di pagamento degli stipendi in contanti è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2018. A partire dall’1 luglio i datori di lavoro dovranno obbligatoriamente pagare gli stipendi ai propri dipendenti in modalità tracciabile. L’obbligo di pagare lo stipendio a mezzo di bonifico bancario o postale è un passo importante per la tutela dei lavoratori, sia se assunti con contratto di lavoro subordinato che impiegati in forma di collaborazione o assunti come soci di cooperative.
L’obiettivo della novità presto in vigore è quello di porre fine alla cattiva pratica di false buste paga e minacce di licenziamento da parte di datori di lavoro che adottano pratiche del tutto illegali.
Il divieto di pagare in contanti lo stipendio riguarda coloro che hanno un contratto di lavoro subordinato, ossia a tempo indeterminato; a tempo determinato; a tempo pieno; part-time; contratto di apprendistato; contratto di lavoro flessibile; lavoratori soci di cooperative con contratti subordinati. mentre sono poche le eccezioni di lavoratori esclusi dalle novità sui pagamenti stipendi. Tra questi i lavoratori domestici (colf, badanti e baby sitter potranno quindi continuare ad essere pagati in contanti), i tirocini, i rapporti autonomi occasionali e le borse di studio.
L’Ispettorato del Lavoro, con la nota protocollo n. 4538 del 22 maggio 2018 si è pronunciato con un parere riguardo le procedure di contestazione della violazione di cui all’art. 1, comma 910-913, della Legge 27 dicembre 2017 n. 2015.
Proprio in tal senso, l’Ispettorato del Lavoro, nella nota pubblicata il 22 maggio 2018, ha chiarito che si rischia l’applicazione delle pesanti sanzioni anche nei seguenti casi:
- quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso; circostanze che evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.