Egr sig. Sindaco e preg.mo Avv. Anna Alba,
Le chiedo di dedicare qualche minuto del Suo tempo alla redigenda missiva, di talché ritenga necessario un Suo intervento chiarificatore quale responsabile dell’indirizzo amministrativo dell’Ente.
Con delibera di giunta del 6.11.2018, la Sua amministrazione ha affidato l’attività di accertamento e riscossione coattiva della tassa per lo smaltimento dei rifiuti, per l’anno 2012, alla SRR Ato 4 Agrigento est.
La norma legislativa di riferimento circa il tempo entro cui un Comune può accertare omesse o infedeli dichiarazioni, omessi o ritardati versamenti, è l’art. 1, comma 161 Legge 27.12.2006, n. 296, nella parte in cui prevede come “Gli avvisi di accertamento in rettifica o d’ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati”.
La corretta esegesi del predetto disposto legislativo è stata chiarita da numerose pronunce di emerita giurisprudenza di legittimità, richiamata da altrettante sentenze della giurisprudenza di merito territorialmente competente, all’esito di procedimenti in cui l’ente è risultato soccombente.
Atteso come siano trascorsi sei anni dall’annualità contestata e considerati i tempi tecnici necessari per la notifica degli accertamenti, quale sarebbe la ragione di opportunità ed utilità amministrativa che Vi ha determinati nell’adozione della delibera di cui supra?
Nel ringraziarLa anticipatamente, Le porgo i miei più cordiali saluti.
Avv. Leonardo Cusumano