Sei o dodici mesi per dirsi addio e scioglimento anticipato della comunione tra coniugi. Sono le novità più importanti previste dalla legge n. 55/2015 che ha introdotto il divorzio breve nel nostro ordinamento. Facsimile di ricorso per il divorzio
Che cos’è il divorzio breve
Il divorzio breve è una nuova modalità prevista dalla legge 55/2015 che riduce a 6 o 12 mesi /a seconda dei casi) il tempo di separazione necessario per poter poi chiedere il divorzio.
La riforma sul “divorzio breve” ha rappresentato una svolta epocale per il Paese e per tutte le coppie che attendevano da tempo questa misura per poter mettere “velocemente” una pietra sopra sul passato e rifarsi una nuova vita.
Diventata “realtà” il 22 aprile 2015, a seguito dell’approvazione in via definitiva della Camera che l’ha consacrata a nuova legge dello Stato (l. n. 55/2015 sotto allegata), la riforma è entrata in vigore il 26 maggio 2015 e già dopo pochi mesi di distanza c’è stato un vero boom di nuove cause di divorzio.
Venendo ai punti salienti della riforma, le nuove disposizioni modificano la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, rimasta immutata per circa 30 anni, riducendo i tempi della separazione, sia giudiziale che consensuale, intervenendo sullo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi e dettando una disciplina transitoria.
Con la modifica dell’art. 3 della l. n. 898/1970, la riforma riduce notevolmente i tempi della separazione.In luogo dei tre anni prima previsti, ora infatti, in caso di separazione giudiziale, basta 1 anno per porre fine al matrimonio.
Il termine decorre sempre dalla comparsa dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale. Rimane fermo, inoltre, il requisito della mancata interruzione: la separazione deve essersi “protratta ininterrottamente” e l’eventuale sospensione deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Divorzio consensuale: bastano 6 mesi
Il termine di un anno si riduce, ulteriormente, a sei mesi, secondo il nuovo testo dell’art. 3 lett. b), n. 2 della l. n. 898/1970, nelle separazioni consensuali.
Scioglimento anticipato della comunione tra coniugi
L’art. 2 della l. n. 55/2015 aggiunge un comma all’art. 191 c.c. andando così ad anticipare il momento dello scioglimento della comunione tra i coniugi.
Lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi, precedentemente previsto con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, è anticipato al momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le consensuali).
Inoltre l’ordinanza, con la quale i coniugi vengono autorizzati a vivere separati deve essere inviata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.
I documenti da allegare al ricorso
Al ricorso per il divorzio (Ricorso per lo scioglimento del matrimonio o ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario) va allegata la seguente documentazione:
- estratto per sunto dell’atto di matrimonio
- certificato attestante lo stato di famiglia di entrambi i coniugi
- certificato di residenza di entrambi i coniugi
- copia decreto di omologa o sentenza di separazione del tribunale
- dichiarazioni dei redditi di entrambi i coniugi
I processi in corso
Altro punto cardine della riforma è l’applicazione dei nuovi termini per la domanda di divorzio e lo scioglimento della comunione legale, anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 55/2015.
Pertanto, le regole sono valide anche per le separazioni personali pendenti al 26 maggio.
Testo della legge sul divorzio breve
LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonche’ di comunione tra i coniugi.
Art. 1
1. Al secondo capoverso della lettera b), del numero 2), dell’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, le parole: « tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale».
Art. 2
1. All’articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e’ inserito il seguente:
«Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche’ omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e’ comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione».
di Marina Crisafi
fonte: https://www.studiocataldi.it/articoli/18181-il-divorzio-breve-guida-e-testo-della-legge.asp