di Antonino Vizzini
Con il DDG 6240 del 31 Ottobre 2019, l’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione scrive un altro capitolo della lunga e tormentata vicenda della Formazione Professionale Siciliana, pubblicando l’ennesimo aggiornamento dell’albo degli Operatori della Formazione. Ma cos’è, in particolare, questo Albo? Vediamo di ricostruirne velocemente la storia.
L’Albo viene istituito con l’articolo 14 della Legge Regionale 24 del 6/3/1976 , che prevede che chi opera nel sistema formativo debba essere immune da condanne penali, godere dei diritti civili e politici e essere in possesso dei requisiti professionali e didattici, adeguati alle finalità educative, organizzative e tecniche dei corsi. Chiaramente, questi requisiti sono rivolti a garantire all’utenza un servizio reso da persone competenti e di indiscussa moralità.
Con il passare del tempo, l’Amministrazione utilizza sempre più l’Albo, più che per offrire garanzie all’utenza, per identificare gli operatori che godono delle garanzie occupazionali loro riservate dalle leggi vigenti, fino ad arrivare alla di Giunta n. 200 del 6/6/2013, che delibera di attivare tutte le procedure contenute nella circolare 1 del 15/5/2013 a firma dell’assessore del tempo, Scilabra. E cosa dice questa circolare? Dice che possono essere iscritti all’Albo i lavoratori assunti a tempo indeterminato entro e non oltre il 31/12/2008 e che gli stessi devono trasmettere tutti i loro dati all’Assessorato entro 20 giorni.
In tutta Italia non si era mai visto un albo con una data di scadenza e tutta la giurisprudenza relativa agli albi, che qui trascuriamo di citare perché ne dovremmo compilare un’enciclopedia, precisa costantemente che non esistono albi “a tempo” e che la cancellazione da un albo può avvenire solo al venir meno delle condizioni che sono state alla base dell’iscrizione (cioè, nel nostro caso come detto sopra, l’immunità da condanne penali, il godimento dei diritti civili e politici e il possesso dei requisiti professionali). Infatti, parecchie sentenze del TAR dichiarano illegittima la limitazione dell’iscrizione al 31/12/2008.
Ciò detto, parliamo in dettaglio del 6240 appena emesso. Facciamo una prima osservazione, il DDG cita, relativamente alla privacy, il DLgs 196/2003, oggi superato dal Regolamento Ue 2016/679 detto comunemente GDPR. Amen, sarà una svista, direte. Ma il problema è che, probabilmente in base all’interpretazione di questo DLgs da parte dell’Amministrazione, l’allegato al DDG contenente i nominativi degli iscritti all’albo è pesantemente censurato e non consente di identificare con certezza la presenza o meno di un determinato operatore. Infatti vengono censurati codice fiscale e luogo e data di nascita (che non rappresentano dati sensibili, si noti bene), in modo che non si possano risolvere eventuali omonimie e quindi presentare eventuali osservazioni o ricorsi. Ma il DDG fa di più, non stabilisce neanche i termini e le modalità di ricorsi e osservazioni. Prendere o lasciare, oppure ricorrere direttamente al TAR. Già questo è molto inusuale, ma andiamo oltre: in base a quanto prescritto dal DDG 4228 del 4/8/2014 a firma Corsello, (basato sulla predetta circolare 1 del 2013 già censurata dal TAR) cancella dall’Albo tutti coloro che sono andati in pensione o che hanno dato le dimissioni. Ora, un decreto dirigenziale è un atto amministrativo che non può inventare paletti non previsti dalla Legge: se la legge istitutiva dell’Albo fissa i criteri per l’iscrizione in base alla certificazione penale e alle competenze professionali, come si può pensare di cancellare persone che mantengono questi requisiti ma hanno solo cambiato la propria posizione lavorativa? E’ chiaro che questa prescrizione è illegittima, come dimostra una enorme quantità di sentenze, di cui citiamo per brevità solo quella della Corte Costituzionale del 22/11/1989 contro il Collegio dei Geometri. Chi gode di pensione o ha deciso di impegnarsi in altro lavoro continua a mantenere tutti i requisiti previsti dal legislatore per l’iscrizione all’Albo e potrebbe anche essere interessato a continuare a operare nel sistema formativo. La cancellazione effettuata in questo modo non implica solo la perdita delle garanzie occupazionali (che è anche giusto vengano perse) ma inibisce qualunque futura attività nel sistema e questo è contrario ad ogni principio, come sanzionato dalla vasta giurisprudenza in materia, a partire dai TAR per arrivare alla Corte Costituzionale.
L’ultima parola sull’Albo, attualmente, la recita la L.R. 10 del 10/7/2018 che, all’articolo 5, così recita: “Per il medesimo triennio 2018-2020, l’albo di cui all’articolo 14 della legge regionale n. 24/1976 è costituito dai soggetti già formalmente iscritti ed è considerato ad esaurimento. Tutte le altre istanze confluiscono in apposito e separato elenco cui fare ricorso esclusivamente nelle ipotesi d’impossibilità di reperire le relative figure professionali nell’ambito dell’albo predetto”. Cioè, l’Albo viene per legge dichiarato ad esaurimento ma nasce un “elenco” (è una parte dell’Albo? È qualcos’altro?) nel quale viene iscritto chi non è già formalmente iscritto nell’albo. Ci chiediamo cosa possa mai significare, ma, essendo Legge, non resta altro da fare che prenderne atto, almeno fino a quando non se ne interesserà la Corte Costituzionale, il che, a nostro avviso, non tarderà a verificarsi.
Chiarito tutto ciò, ci poniamo qualche problema: è sicuramente corretto mantenere l’Albo eliminando i deceduti o coloro che fanno esplicita richiesta di essere depennati, ma ha senso (o, per meglio dire, è costituzionalmente corretto) depennare i pensionati e coloro che attualmente hanno un altro lavoro? Una persona che insegna nelle scuole non può insegnare in qualche modulo di qualche corso? Un pensionato non può avere un incarico, di docenza o di altro tipo, anche se ha tutti i requisiti e, sicuramente, una grande esperienza alle spalle?
Se è vero che l’Albo serve anche per la ricollocazione del personale attualmente senza incarico, non sarebbe meglio pubblicare, almeno, anche la provincia di riferimento e un modo per contattarlo, da parte dell’Ente che dovesse averne bisogno, ad esempio un indirizzo email?
Che bisogno c’è di un elenco aggiuntivo, quando l’Albo potrebbe contenere solo una casellina aggiuntiva in cui si specifica se il lavoratore rientra o no fra quelli che hanno titolo alle garanzie occupazionali, quindi con diritto di precedenza?
Infine, una considerazione: Oltre che per garantire le finalità indicate dalla Legge istitutiva, l’Albo è oggi utilizzato anche per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro dei lavoratori della Formazione Professionale. Dal momento che la Regione è anche titolare delle Politiche Attive del Lavoro, e questa lo è senza dubbio alcuno, perché costringere la domanda e l’offerta a incontrarsi con metodi derivati dalla antica burocrazia borbonica? Non sarebbe più funzionale, in questi tempi di grande sviluppo tecnologico, mettere on line una piattaforma in cui gli Enti che ricercano personale e i lavoratori possano incontrarsi con maggior semplicità? Fra l’altro, una tale piattaforma potrebbe produrre automaticamente l’individuazione preferenziale dei lavoratori che godono delle garanzie occupazionali e renderebbe sicuramente più fluida la gestione dei corsi. Fermo restando che resta il gravissimo problema di una Regione che impone a un Ente privato di assumere determinati lavoratori (è lecito?) e poi, qualora i corsi non abbiano il successo auspicato, decurta abbondantemente i finanziamenti, incurante se l’abbandono degli allievi sia da imputare ai metodi di reclutamento del corpo docente imposti con quanto sopra.
Dispiace veramente che oggi la Regione Siciliana sia caduta in una condizione in cui è ormai consuetudine che qualsiasi decreto da essa emesso sia suscettibile di impugnativa. Dispiace perché sono tutti colpi che vengono inferti all’autorevolezza di un’Autonomia che dovrebbe essere la garanzia del progresso e del benessere dell’Isola ma rischia sempre più di diventare un motore che gira vorticosamente in folle.