Indetto per domenica 29 marzo 2020 il referendum confermativo della riforma sul taglio dei parlamentari.
In caso di vittoria dei “si” il numero dei parlamentari scenderebbe dagli attuali 945 a 600 di cui 200 senatori (da 315) e 400 deputati (da 630).
Per dare il via alla riforma sarà bastevole che i “si” prevalgano sui “no” a prescindere da quante persone si recheranno ai seggi.
Il referendum confermativo (detto anche costituzionale o sospensivo) infatti, a differenza di quello abrogativo, non richiede un quorum minimo di votanti per la sua validità.
Secondo il dettato Costituzione : “la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi”. Ciò vuol dire, per quanto qui d’interesse, che per la convalida del taglio dei parlamentari serve la semplice maggioranza dei voti.
Questo il testo del quesito referendario che verrà riportato nella scheda giorno 29 marzo: “Approvate il testo della legge costituzionale concernente ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari’, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?”.
Vi saranno due sole opzioni di voto: si – no : bisognerà apporre una crocetta sul box corrispondente alla propria scelta.
Nela caso di vittoria dei “si”, la legge verra’ promulgata dal Capo dello Stato ed il numero dei parlamentari scenderà dagli attuali 945 a 600 di cui 200 senatori (da 315) e 400 deputati (da 630), inoltre i senatori a vita non potranno essere in numero maggiore di 5 (finora 5 era il numero massimo che il Presidente poteva nominare) e diminuiranno anche gli eletti all’estero: i deputati saranno 8 (prima 12) e i senatori 4 ( prima 6).
Nel caso in cui, invece, saranno i “no” ad avere la meglio e, quindi, la consultazione referendaria abbia esito negativo, sara’ come se la legge non avesse mai visto la luce e l’esito verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
A prevedere e disciplinare il referendum confermativo per le leggi costituzionali e di revisione della Costituzione è l’art. 138 della Carta. Esso prevede un procedimento aggravato rispetto a quello che occorre per l’ approvazione della legge ordinaria, in quanto richiede una doppia deliberazione, sullo stesso testo, a distanza di non meno di tre mesi.
A conclusione dell’iter di approvazione in seconda convocazione possono ricorrere tre ipotesi. Ipotesi numero uno: il progetto viene approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi. In questo caso la legge è promulgata immediatamente con esclusione della possibilità di chiedere il referendum. Ipotesi numero due: il progetto ottiene la maggioranza semplice (metà piu’ uno dei presenti). In tal caso esso s’intende respinto in quanto l’art. 138 richiede almeno la maggioranza assoluta (metà più uno dei componenti). Ipotesi numero tre: il progetto ottiene la maggioranza assoluta. La legge risulta approvata, non viene promulgata, ma viene pubblicata: cosiddetta pubblicazione anomala. Da questo momento inizierà a decorrere il termine di tre mesi entro il quale può essere chiesta l’indizione del referendum da 500.000 elettori, da 5 Consigli regionali o da 1/5 dei membri di ciascuna camera (126 deputati o 64 senatori).
A questo punto possono verificarsi due diverse ipotesi: il termine di tre mesi spira senza che venga richiesta l’indizione del referendum. In questo caso la legge costituzionale viene promulgata dal Presidente della Repubblica ed entra in vigore una volta decorso il termine di vacatio legis.
La seconda ipotesi è che, invece, l’indizione referendaria venga richiesta. Per quanto riguarda la legge sul taglio dei parlamentari, vediamo quali sono le ipotesi ad essersi verificate:
1)Essa ha ottenuto, in seconda votazione, la maggioranza assoluta, ma non la maggioranza qualificata dei due terzi e, dunque, era possibile avanzare la richiesta di referendum
2) quest’ultima è stata firmata da 71 senatori. La sorte della legge, adesso, è nelle mani del popolo chiamato alla partecipazione diretta alla vita politica del paese e all’esercizio della sovranità riconosciuta appartenergli ex art. 1 della Costituzione. Se la consultazione avra’ esito contrario, la legge non sarà approvata se, invece, avrà esito favorevole essa sarà promulgata dal Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore secondo le regole ordinarie.
Dei tre referendum consultivi che si annoverano nella storia della Repubblica (2001, 2006, 2016) solo uno ha confermato la legge che era stata approvata dal Parlamento senza la maggioranza dei due terzi. Sapremo giorno 30 marzo se ci sarà o meno un “pareggio di bilancio’ degli esiti referendari ovvero se la legge avrà la “conferma” del popolo divenendo così legge costituzionale secondo questa equazione: + si = – parlamentari