Avv. Giuseppe Scozzari
Continuiamo nella nostra attività di informazione rispetto alle novità, ahimè giornaliere, cui ci sottopone il Governo rispetto al grave problema del Covid-19.
Con il DPCM del 22.03.2020, sono state da un lato, introdotte delle limitazioni nell’attività produttiva, dall’altro alcune di esse sono state direttamente autorizzate ex legge (o per meglio dire ex regolamento).
In sintesi:
§ 1. Attività autorizzate.
L’articolo 1 lettera a) del DPCM 22 marzo 2020 dispone la sospensione di tutte le attività produttive, dal 23 marzo fino al 3 aprile 2020.
Fanno eccezione quelle riferite ai Codice ATECO DI CUI ALL’ALLEGATO 1 alla presente. Tali attività possono proseguire senza alcuna comunicazione
Sia ben chiaro la sospensione\autorizzazione non si riferisce all’azienda in quanto tale ma all’attività da essa esplicata. Cosicché un’azienda che svolte attività in più settori (Costruzione di ponti \ edilizia privata) può ritrovarsi ad avere autorizzata solo una di esse.
§ 2. Attività funzionali.
Per attività funzionali si intendono quelle necessarie a quelle autorizzate ex legge (Allegato 1 DPCM). In questo caso però l’attività “funzionale” segue un percorso diverso, ossia necessita la comunicazione al Prefetto del luogo ove si svolge l’attività autorizzata ex legge. Nella dichiarazione dovrà essere indicata l’attività, ammessa, per la quale saranno svolte le lavorazioni (allegato alla presente n. 2) .
§ 3. Spostamenti dei dipendenti da una città ad un’altra.
In questi giorni ho ricevuto molte telefonate per dirimere la questione relativa allo spostamento dei propri dipendenti.
Può capitare ad esempio che una azienda con sede a Palermo abbia lavori a Catania. Purché si tratti di attività autorizzate (in via diretta ex allegato 1) o in via indiretta previa comunicazione al Prefetto, questa è la tipica ipotesi delle c.d. “comprovate esigenze lavorative”. È consentita, in questi casi, la “mobilità dei lavoratori”, ma è necessario dotare i propri dipendenti della nuova autodichiarazione (allegato alla presente n° 3) in cui si specificano: a) il luogo di partenza ed il luogo di arrivo; b) nella parte dedicata alle dichiarazioni bisogna specificare le concrete ragioni dello spostamento, indicando possibilmente quanti più elementi utili alla comprensione di chi legge e\o accerta; c) indicare l’azienda autorizzata a continuare la produzione.
§ 4. Opportunità per le aziende autorizzate di farsi dare copia della comunicazione al Prefetto ad opera dell’azienda che svolge attività “funzionale”.
Si ritiene opportuno che l’azienda autorizzata richieda all’azienda che svolge “attività funzionale” alla stessa, la comunicazione che quest’ultima ha inviato al Prefetto competente. Ciò al fine di poter verificare che le aziende che a vario titolo collaborano o accedono al proprio stabilimento siano effettivamente autorizzate a proseguire l’attività.
§ 5. Protocollo di regolamentazione per il contenimento del COVID-19.
Si ricorda l’obbligo di applicare il protocollo di contenimento (inviato con la nota informativa n° 2)bfirmato il 19 marzo 2020 tra ANCE, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Anas S.p.A., RFI, Feneal Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL.
Giuseppe Scozzari