Confcommercio Agrigento
Il nuovo DPCM del 10 aprile parla di riapertura di attività di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati (allegato 1), senza precisare il codice ateco. Immaginiamo quindi si riferisca al codice 47.71.20.
DOMANDA 1
Se un negozio vende abbigliamento sia da adulto sia da bambino è possibile aprire organizzando un’aerea solo bimbi?
DOMANDA 2
I negozi che vendono calzature da bambini (non esiste un codice ATECO di riferimento specifico, rientrando nel 47.72.10) e rispondono alla medesima esigenza di apertura riconosciuta dal DPCM, possono riaprire predisponendo un’area di vendita dedicata alle sole calzature per bambini ?
Alleghiamo l’approfondimento trovato sulle FAQ del Governo che potrebbe essere esteso, per analogia, al nostro caso.
“DOMANDA:
Le attività commerciali che vendono generi alimentari o beni di prima necessità e che quindi rimangono aperte, possono consentire ai clienti l’acquisto anche di beni diversi come, ad esempio, abbigliamento, calzature, articoli sportivi, articoli di cancelleria, giocattoli, etc.?
RISPOSTA:
No. Non è consentita la vendita di prodotti diversi rispetto a quelli agricoli, alimentari o di prima necessità, elencati nelle categorie merceologiche espressamente indicate di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020. Pertanto, il responsabile di ogni attività commerciale, comunque denominata (ipermercato, supermercato, discount, minimercato, altri esercizi non specializzati di alimentari vari), può esercitare esclusivamente l’attività di vendita dei predetti generi merceologici ed è, comunque, tenuto a organizzare gli spazi in modo da precludere ai clienti l’accesso a scaffali o corsie in cui siano esposti beni diversi dai predetti. Nel caso in cui ciò non sia possibile, devono essere rimossi dagli scaffali i prodotti la cui vendita non è consentita. Tale regola vale per ogni esercizio e per qualunque giorno di apertura, feriale, prefestivo o festivo”.
http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa
DOMANDA 3
Premesso che il DPCM del 10 aprile, parla di commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati, quale è l’età dei bambini a cui è destinata la vendita di prodotti ?
Potrebbe arrivare a 18 anni considerando che l’Unione europea, nella decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, ha definito fanciullo «una persona d’età inferiore ai diciotto anni» in accordo con la convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia che, all’articolo 1, definisce fanciullo ogni essere umano da 0 a 18 anni (non compiuti) di età: «Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile»