Il TAR di Palermo, ha accolto il ricorso cautelare proposto dalle proprietarie di un piccolo villino, ritenuto abusivo, sito in contrada Montegrande- Ripellino a Licata.
Le ricorrenti, difese dall’Avv. Vincenzo Caponnetto e dall’Avv. Anna Maria Gibaldi, hanno sostenuto la illegittimità del preavviso di demolizione, della relativa ingiunzione di demolizione ed il diniego della domanda di condono edilizio, emessi dal Comune di Licata, dipartimento Lavori Pubblici ed Urbanistica, sulla base di ormai costanti ed univoche pronunce del CGA, anche a sezioni riunite che hanno stabilito sin dal 2012 il principio dell’applicabilità dell’ultima sanatoria edilizia n. 326/2003, così come recepita ed introdotta nella Regione Siciliana con la L. 15/2004, anche alle zone sottoposte a vincolo paesaggistico indiretto.
Sulla base di tale indirizzo giurisprudenziale, interpretativo della norma, i difensori hanno sostenuto l’inapplicabilità delle norme prescrittive e sanzionatorie che venivano opposte dal Comune di Licata alla domanda di condono edilizio legittimamente richiesto.
Pertanto, l’ordinanza del TAR ha sospeso la demolizione dell’opera già deliberata dal Comune.
E’ appena il caso di rilevare che il principio, ove correttamente applicato, permetterebbe la revisione di tutte quelle domande promosse ai sensi dell’ultima sanatoria del 2003 riguardanti immobili costruiti su zone sottoposte a vincolo indiretto e già rigettate nonché l’accoglimento di quelle domande di sanatoria ancora da esitare, o comunque suscettibili di riesame.
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Licata, accolto ricorso delle proprietarie di una villetta: sospesa demolizione
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