La signora G.M. C. di Favara, insieme ai propri fratelli è proprietaria di un fabbricato ubicato in Agrigento ricadente nella zona A di cui al decreto Gui-Mancini.
L’immobile, edificato prima del 1967, in epoca più recente era stato oggetto di alcuni interventi edilizi abusivi, comunque sanati previo il parere favorevole della Soprintendenza di Agrigento che nel 2015 ne aveva accertato la compatibilità paesaggistica.
In ragione necessità di urgenti interventi di ripristino dell’immobile in questione, con richiesta del 2016, la signora G.M.C. presentava richiesta di nulla osta alla Soprintendenza di Agrigento.
Tuttavia, la Soprintendenza, in riscontro alla richiesta di nulla osta, dapprima disponeva l’annullamento in autotutela del precedente titolo in sanatoria, ritenendo sussistenti delle illegittimità pregresse, e successivamente rigettava la domanda di autorizzazione ad eseguire i nuovi lavori.
Avverso i provvedimenti della Soprintendenza di Agrigento, la sig.ra C.M.C. insieme ai fratelli, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Vincenzo Airo’, ha proposto ricorso innanzi al TAR Palermo per chiederne l’annullamento previa la sospensione dell’efficacia.
In particolare gli Avvocati Rubino ed Airo’, hanno sostenuto l’illegittimità dell’operato della Soprintendenza sotto molteplici profilo deducendo, per un verso, che il provvedimento di annullamento in autotutela della compatibilità paesaggistica era stato adottato oltre il termine ragionevole previsto dalla L. 241/90 e comunque privo di una valida motivazione, e, per altro verso, che gli interventi di manutenzione straordinaria richiesti risultavano, nel complesso, compatibili con il vincolo della zona A.
Il Giudica Amministrativo, in accoglimento della domanda cautelare, ha consentito alla proprietaria dell’immobile di poter eseguire i lavori di ripristino più urgenti, nelle more della trattazione del merito del giudizio.
In esito all’udienza di merito, il TAR Palermo, in accoglimento delle tesi degli Avvocati Rubino ed Airo’, ha ritenuto che l’operato della Soprintendenza risultasse privo di “adeguata motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale posto a fondamento dell’annullamento in autotutela ex art 21- nonies L. 241/1990, che peraltro deve concorrere con l’illegittimità dell’atto impugnato e prevalere sul legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente” e che, in ogni caso, anche alla luce dei diversi orientamenti giurisprudenziali esistenti, “il lasso temporale di oltre 36 mesi intercorsi tra l’adozione della nota … con la quale è stata rilasciata la compatibilità paesaggistica e l’atto di annullamento in autotutela sia da considerarsi violativo della “ragionevolezza del termine” dell’intervento di riesame”.
Con la medesima pronuncia, il TAR Palermo, ha annullato il provvedimenti di ritiro della precedente compatibilità paesaggistica e rispetto alla richiesta di nulla osta per i nuovi interventi, ha ritenuto che fossero assentibili i soli lavori già autorizzati in via cautelare.
Per effetto della predetta pronuncia, dunque, i proprietari dell’immobile potranno mantenere impregiudicata la sanatoria ottenuta in precedenza ed ultimare i lavori di ripristino già autorizzati in precedenza in via cautelare.