Oggi parte la, tanto attesa, fase 2 che prevede, tra le altre cose, la riapertura di alcune attività lavorative. Abbiamo chiesto all’Avv. Salvatore Cusumano qual è la responsabilità penale del datore di lavoro in caso di contagio da covid-19 dei propri dipendenti.
Avvocato, a seguito dell’ultimo dpcm molte aziende oggi riprenderanno la propria attività lavorativa , a quali responsabilità penali è potenzialmente esposto il datore di lavoro?
Come noto, il D. Lgs. 81/2008 impone a ciascun datore di lavoro di adottare ogni misura necessaria per garantire la sicurezza dei propri dipendenti all’interno del luogo di lavoro o, in ogni caso, durante lo svolgimento delle mansioni lavorative.
All’interno del citato decreto legislativo, particolare importanza riveste l’art. 18 il quale obbliga il datore di lavoro, fra le altre cose, ad esempio quello di garantire un’adeguata sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti, il fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale e richiedere l’osservanza da parte dei lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro.
Ebbene, in caso di contagio da COVID-19 di un dipendente sussiste, pertanto, la possibilità per il datore di lavoro di essere considerato penalmente responsabile per i reati di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (589 c.p.) – aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche – nel caso in cui il lavoratore abbia contratto il COVID-19 nel luogo di lavoro ed in conseguenza della mancata adozione da parte del datore di lavoro di adeguate misure di prevenzione e protezione.
I reati appena descritti sono anche considerati dal D. Lgs. 231/2001 reati presupposto della responsabilità della società che, quindi, potrà essere colpita da sanzioni pecuniarie ed interdittive nel caso in cui l’evento lesivo o la morte del lavoratore si siano verificati nell’interesse o a vantaggio dell’ente (che potrebbe aver tratto un evidente vantaggio economico dall’omettere di adottare misure di protezione dei lavoratori).
Ma cosa potra’ fare il datore di lavoro per evitare di incorrere in responsabilità penali?
Ritengo che la parola d’ordine sembra essere prevenzione.
E’ dunque fondamentale che il datore di lavoro provveda ad adottare e seguire il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure e per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dalle parti sociali in data 14/03/2020 integrato in data 26/04/2020. Per le aziende che prevedono flussi di lavoratori (ad es. autotrasporto) si raccomanda anche l’adozione del Protocollo del 20/03/2020, mentre per i cantieri si raccomanda l’adozione anche del Protocollo sottoscritto lo scorso 24/04/2020.
Il protocollo prevede ad esempio:
•di consegnare a tutti i dipendenti adeguati dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti);
•di favorire il più possibile lo smart working e, ove ciò non sia conciliabile con lo svolgimento dell’attività aziendale, garantire la distanza minima fra i lavoratori. Ove anche questa misura non sia concretamente attuabile l’azienda dovrà dotarsi di strumenti volti a limitare il più possibile il contatto tra i lavoratori (ad esempio, ricorrendo a pareti in plexiglass tra una postazione di lavoro e l’altra);
•di procedere ad una sanificazione periodica degli ambienti di lavoro;
•mettere a disposizione dei lavoratori soluzioni disinfettanti da poter utilizzare durante l’orario lavorativo;
•contingentare l’accesso a spazi comuni (spogliatoi, mense, ecc.);
Si rileva inoltre che ciascuna Regione potrà adottare specifici Protocolli di prevenzione.
Pertanto, anche in considerazione delle peculiarità di ogni specifica realtà aziendale, si raccomanda di ricorrere a professionisti in grado di consigliare e guidare il datore di lavoro in questo delicato momento.