Direttore,
Le scrivo a seguito della pubblicazione, in data 21 luglio u.s. sul sito del Suo quotidiano on line “ Sicilia on press “, di un articolo intitolato “Non luogo a procedere per Calogero Pompeo”, che, invero, è stato oggetto di alcune modifiche nel corso della giornata di eri e di oggi.
Nel riportare la notizia della recente decisione del Gup presso il Tribunale di Agrigento, dott. Zammuto, segnatamente la sentenza di non luogo a procedere, l’articolo ha riferito notizie non rispondenti al vero, riguardante il caso che vede interessati i miei assistiti nella qualità di persone offese.
In primis, occorre chiarire che il Tribunale di Agrigento ha emesso una sentenza di non luogo a procedere non perché è emerso che il rapporto sessuale fosse consenziente, ergo, privo di costrizione, ma di tal ché difettava la richiesta del ministro della Giustizia nei confronti del trentaduenne imputato di violenza sessuale nei confronti di una minore.
Il Giudice, dott. Zammuto, ammetteva, con ordinanza del 21 luglio u.s., la costituzione di parte civile in giudizio sia della minore, nella qualità di persona offesa e danneggiata, sia dei di lei genitori, nella qualità di persone danneggiate.
All’esito della camera di consiglio, dopo aver invitato le parti a discutere, senza che le stesse si pronunciassero in ordine all’assenza di costrizione, di cui, invero, si è dato risalto nell’articolo in questione, il predetto Decidente respingeva la richiesta di rinvio a giudizio in quanto la Procura della Repubblica di Agrigento ha omesso di presentare apposita richiesta al dicastero della Giustizia, visto che i fatti sono stati commessi all’estero e la sentenza emessa dal Tribunale della Romania è divenuta irrevocabile, ex art 11 c.p. .
Le rammento, peraltro, che la minore (tredicenne all’epoca dei fatti) venne sentita dal Gip di Agrigento nella fase dell’incidente probatorio, confermando tutte le accuse mosse precedentemente in denuncia, ovvero di essere stata abusata sessualmente.
Vi è poi da dire, ancora una volta, che nel processo penale celebratosi in Romania, il trentaduenne veniva condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per il reato di rapporto sessuale con una minorenne, di cui non si è data notizia nel suo quotidiano.
Il Tribunale rumeno sospendeva, altresì, la pena irrogata e disponeva un periodo di sorveglianza di anni 2, obbligando il condannato ad osservare determinate prescrizioni e riconoscendo un risarcimento danno in favore della vittima, che, peraltro, ad oggi non ha ancora ricevuto.
Ciò che più di ogni altra circostanza merita censura, è l’indicazione delle iniziali della minore, persona offesa ed il nome per esteso del padre, solo poi abbreviato nelle sue iniziali ed in una ultima stesura rimosse del tutto, ciò che provocato grave turbamento nei miei assistiti.
La vittima, minorenne, così come i suoi familiari, rivendicano il diritto all’anonimato, ciò che avrebbe dovuto esse oggetto di stringente tutela in un articolo giornalistico, così come previsto dal Suo codice deontologico e dalla carta di Treviso.
I giornalisti sono tenuti ad osservare tutte le disposizioni penali, civili ed amministrative che regolano l’attività di informazione e di cronaca giudiziaria in materia di minori, in particolare di quelli coinvolti in procedimenti giudiziari.
Va garantito, altresì, l’anonimato del minore coinvolto in fatti di cronaca, anche non aventi rilevanza penale, ma lesivi della sua personalità, ciò che non è avvenuto nel Suo articolo, come autore, vittima o teste; tale garanzia viene meno allorché la pubblicazione sia tesa a dare positivo risalto a qualità del minore e/o al contesto familiare e sociale in cui si sta formando.
Va, inoltre, evitata la pubblicazione di tutti gli elementi che possano con facilità portare alla sua identificazione, quali le generalità dei genitori, l’indirizzo dell’abitazione o della residenza, la scuola, la parrocchia o il sodalizio frequentati e qualsiasi altra indicazione o elemento, quali foto e filmati televisivi non schermati, messaggi e immagini on-line, che possano contribuire alla sua individuazione.
Analogo comportamento deve essere osservato per episodi di pedofilia, abusi e reati di ogni genere.
Ciò che spiace constatare come non sia avvenuto nella vicenda per cui è riscontro.
La prego, pertanto, nell’interesse e a tutela della dignità dei miei assistiti, di dare atto delle necessarie rettifiche, apportando tutte le necessarie smentite.
Cordiali saluti.
Avv. Salvatore Cusumano