Giorno 1 febbraio, lunedì, la Sicilia sarà zona arancione. Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato un’ordinanza, la n. 11 del 30 gennaio, le cui misure avranno validità, limitatamente al nostro territorio, fino a lunedì 15 febbraio compreso.
Il provvedimento del Governatore recepisce la normativa nazionale inerente alla zona arancione ex art. 2 del DPCM datato 14 gennaio, ma contiene delle misure aggiuntive. Vediamola, dunque, nel dettaglio:
COMPARTO SCUOLE
Per quanto concerne le attività scolastiche secondarie di secondo grado (ovvero le scuole superiori), continuerà la modalità a distanza fino al 7 febbraio. Sarà salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per esigenze educative tese a realizzare un’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento a distanza con gli studenti della medesima classe in Dad.
A partire da lunedì 8 febbraio sarà ammessa alla didattica in presenza il 50 % degli studenti delle scuole superiori.
Da lunedì 1 febbraio sarà riattivata la didattica in presenza al 100 % per gli alunni di seconda e terza media (attività scolastica secondaria di primo grado)
ARRIVI NELLA REGIONE
Chi farà ingresso in Sicilia è tenuto a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it.
Sono esclusi dall’obbligo di registrazione i pendolari che nei giorni precedenti hanno lasciato l’Isola per un periodo inferiore a quattro giorni.
Al momento della registrazione sarà possibile dichiarare, sulla piattaforma dedicata, di essersi sottoposto al tampone molecolare nelle 48 ore antecedenti l’arrivo.
Chi, invece, non vi si è sottoposto è tenuto ad effettuare il tampone in uno dei drive-in disponibili nell’Isola.
Tuttavia è data la facoltà, a chi non intende seguire questa procedura, di effettuare l’esame presso un laboratorio autorizzato.
In ultimo, chi non segue nessuna delle due indicazioni per il tampone, ha l’obbligo di porsi in isolamento fiduciario per dieci giorni con obbligo di comunicazione al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o all’Asp.
MISURE DI DISTANZIAMENTO
I titolari degli esercizi pubblici sono tenuti a comunicare all’Asp il numero massimo dei clienti che possono essere accolti all’interno dei locali e ad esporre, all’esterno di essi, un cartello contenente tale indicazione numerica.
I centri commerciali debbono munirsi di contapersone.
I titolari degli esercizi pubblici, previo accordo con l’Asp e attraverso le associazioni di categoria, possono disporre settimanalmente, e su base volontaria, l’esecuzione dei tamponi per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico nei drive in disponibili.
MEDICI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
I Medici di medicina generale e i Pediatri di libera scelta effettuano i tamponi antigenici rapidi o altri test a specifiche categorie in modo da supportare le Asp.
Inoltre dispongono il periodo di inizio e fine isolamento sia per i soggetti risultati positivi al Covid-19 sia per coloro che hanno avuto contatto con gli stessi.
Ricordiamo alcune delle misure dettate dalla normativa nazionale per la zona arancione:
SPOSTAMENTI
È consentito spostarsi all’interno del proprio Comune, tra le ore 5.00 e le 22.00.
Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti verso altri Comuni questi sono consentiti esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti solo spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
È possibile visitare amici e parenti all’interno dello stesso Comune, una sola volta al giorno, in un orario compreso tra le ore 5.00 e le 22.00, e per un massimo di due persone, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione in cui ci si sposta I minori di 14 anni sui quali si esercita la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi sono escluse dal conteggio.
RISTORAZIONE
Nei ristoranti e nelle altre attività di ristorazione (quali bar, pasticcerie, gelaterie, etc.) resta il divieto di consumare cibi e bevande all’interno e nelle vicinanze. L’asporto sarà consentito senza restrizioni dalle 5.00 alle 18.00;
mentre dalle 18.00 alle 22.00 sarà vietato alle attività che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina o quella di commercio al dettaglio di bevande.
La consegna a domicilio resta consentita senza limiti di orario.