Da oggi e fino al 29 luglio 2021 la città di Favara è in ZONA ROSSA per disposizione del Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci. Quali sono le regole da seguire per i cittadini favaresi?
Noi qui vogliamo dare delle indicazioni facendo riferimento anche a quanto pubblicato sulla pagina facebook dalla sindaca Anna Alba che sono tratte dalle FAQ, ovvero le risposte che dà UFFICIALMENTE il Governo Italiano sul suo sito istituzionale.
Quali spostamenti sono vietati?
E’ vietato ogni spostamento, sia nello stesso comune che verso comuni limitrofi, e durante l’orario di coprifuoco, dalle 22.00 alle 5.00, eccetto che per comprovati motivi di lavoro, di necessità o di salute, e nel caso degli spostamenti concessi in deroga alle disposizioni vigenti dal DPCM del 14 gennaio e dal Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52.
Quali spostamenti sono consentiti?
Quelli strettamente necessari per svolgere l’attività lavorativa, per necessità, per motivi di salute e per rientrare presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. I soggetti in possesso delle c.d. certificazioni verdi covid, comprovanti l’avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da coronavirus, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo, possono spostarsi fuori Comune e fuori Regione, anche verso ZONE ROSSE o arancioni.
Cosa si intende per situazioni di necessità?
Quelle improrogabili, quali, ad esempio, l’acquisto di beni necessari, come derrate alimentari.
Si può uscire per andare al lavoro? Si,.
E’ possibile andare a trovare parenti o congiunti?
No. Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono vietati.
Per spostarmi devo produrre un’autodichiarazione?
Si, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero dell’Interno, in dotazione anche alle Forze dell’ordine. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata. Ti ricordiamo che la veridicità delle autodichiarazioni viene verificata e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato.
È possibile fare rientro nella cosiddetta seconda casa?
Si, perché dal 16 gennaio le abitazioni non principali (seconde case) ubicate fuori regione non sono più escluse dalle abitazioni cui è sempre consentito il rientro, purché fruibili già prima del 14 gennaio.
Posso uscire per acquistare altri beni oltre a generi alimentari?
Si, ma solo se rientrano tra quelli previsti dal DPCM 3 novembre 2020 (allegato 23).
Posso uscire con il cane? Si, dalle 5.00 alle 22.00, ma solo per le sue esigenze fisiologiche o per portarlo dal veterinario per visite urgenti, mentre i controlli di routine vanno rinviati.
Posso andare in chiesa?
Si, optando per quella più vicina a casa tua, evitando assembramenti e rispettando la distanza di almeno un metro dalle altre persone.
Posso praticare sport?
L’attività motoria è consentita solo se è svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione, rispettando il distanziamento sociale, indossando i dispositivi di protezione individuale ed evitando gli assembramenti.
Posso uscire a fare una passeggiata?
Solo per effettuare gli spostamenti consentiti, quali fare la spesa, andare in farmacia o acquistare giornali, e come attività motoria, ma in questo caso solo nei pressi della propria abitazione.
Posso utilizzare la bicicletta?
Si, ma solo per aggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità, e per svolgere attività motoria nei pressi della tua abitazione.
Posso andare al bar o al ristorante?
Ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie e altre attività di ristorazione sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5.00 alle 18.00 per le attività senza cucina (es. i bar), e dalle 5.00 alle 22.00 per le attività con cucina, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario. L’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto.
Inoltre il DPCM del 2 marzo 2021 all’Art. 45 prevede : “Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 26, comma 2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
Qui sotto il link dove potete trovare ulteriori approfondimenti
https://www.ticonsiglio.com/cosa-fare-zona-rossa-arancione-gialla-risposte-governo/