Quando la Legge non viene applicata da chi l’approva! Dal 3 agosto 2021 il Comune di Favara non ha un sindaco in quanto quello in quel momento in carica, Anna Alba, si era dimesso venti giorni prima, e le stesse dimissioni sono diventate esecutive ed irrevocabili proprio il 3 settembre.
Da allora le funzioni indifferibili di sindaco sono passate “temporaneamente” al vice sindaco, Giuseppe Bennica, che come prevede la legge è subentrato al sindaco, in attesa che la Regione Siciliana nomini il commissario straordinario come previsto dall’art. 4 della Legge Regionale 15 settembre 1997, n. 35. Ecco il testo dell’articolo di legge. “Le competenze del sindaco, del presidente della provincia, delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli sono esercitate da un commissario nominato ai sensi degli articoli 55 e 145 dell’ordinamento regionale degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni”.
Il commissario straordinario, recita la norma, “è scelto fra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni, o tra i dirigenti della Regione o dello Stato, in servizio o in quiescenza o fra i segretari comunali e provinciali con qualifica dirigenziale”.
Considerato che il sindaco si è dimesso, bisogna applicare quello che prevede la Legge, ovvero l’immediata e temporanea investitura del vice sindaco e la successiva nomina del commissario straordinario. Un provvedimento che il Presidente della Regione, coadiuvato dall’Assessore alle autonomie locali e dal Dirigente può fare in pochi giorni. Funzionari direttivi presso la Regione, in servizio o in quiescenza, ce ne sono a iosa. Possibile che non ne sia stato ancora individuato uno? Perché a quasi 40 giorni dalla data di “non ritorno”, ovvero dall’esecutività delle dimissioni della sindaca Anna Alba, non si è ancora provveduto a nominare il commissario, con il Comune affidato al vice sindaco che può solo praticare l’ordinaria amministrazione.
Come mai chi ha legiferato, stabilendo tempi e modi non rispetta quanto previsto dalla normativa. In realtà la legge non indica il tempo, cioè non pone date e scadenze. Infatti dice che “Sino all’insediamento del Commissario straordinario, le funzioni indifferibili di competenza del sindaco e della giunta saranno svolte dal vice Sindaco e dalla Giunta”.
“Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave sanza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, ma bordello!” (Dante Alighieri – Divina Commadia. Purgatorio, canto VI, vv 76-78)