Il Tar ha accolto l’istanza cautelare presentata contro le ordinanze, dei sindaci di Palermo ed Agrigento, di fermo delle attività di didattica in presenza dal 13 al 16 gennaio in quanto emesse in contrasto con la normativa nazionale di gestione dell’emergenza sanitaria alla quale i Comuni devono attenersi.
Sia Palermo che Agrigento (nel momento in cui è stata emessa l’ordinanza) erano in zona gialla e la normativa nazionale consente , e solo nella ricorrenza di alcuni presupposti, che i sindaci possano disporre la chiusura delle scuole solo in zona rossa o arancione.
Circa 200 comuni siciliani hanno deciso di serrare le scuole fino a domenica nonostante una task force ne avesse ordinato la riapertura, situazione che ha generato il copioso sgorgare di un fiume di ricorsi al Tar e di lettere prefettizie contenenti l’invito ai sindaci di tornare sulle proprie decisioni.
Il primo provvedimento si è avuto dal Tar di Catania che ha sospeso il provvedimento del sindaco di Messina, Cateno De Luca, col quale era stata disposta la chiusura degli istituti scolastici fino al 23 gennaio e l’attivazione della didattica a distanza, quasi in contemporanea venivano impugnate dinanzi al Tar di Palermo, le ordinanze dello stesso contenuto emesse dai sindaci di Palermo ed Agrigento in quanto “emesse in contrasto con le indicazioni del governo”.
I giudici del Tar di Palermo, nella loro decisione, evidenziano che la competenza appartiene allo stato in quanto si tratta di “profilassi internazionale”, richiamano la recente sentenza della corte costituzionale (n.37 del 2021) che sancito che “la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 è di competenza esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale” e rilevano “che, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a livello globale, ragioni logiche, prima che giuridiche, radicano nell’ordinamento costituzionale l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività”.
L’ordinanza dei sindaci – scrive il presidente Tar , Salvatore Veneziano- “non reca alcuno specifico dato di diffusione della pandemia nella popolazione, scolastica e non, che possa smentire quelli esposti dalla Regione Sicilia nella nota interassessoriale o quelli posti a fondamento della classificazione nazionale del territorio regionale, né reca alcun altro concreto e specifico dato a sostegno oltre a manifestare un generico timore della possibilità di aggravamento della situazione epidemiologica […]”.
Inoltre, i giudici del Tar sottolineano che “nessuna altra misura cautelativa risulta adottata, al di fuori del campo delle attività scolastiche” .
Dal momento che i giudici hanno ravvisato sussistere il concreto pericolo che, nelle more della trattazione collegiale “ venga compromesso il diritto fondamentale all’istruzione con modalità idonee a garantire la formazione globale dei minori” e l’urgenza , hanno sospeso in via cautelare le ordinanze” in attesa di pronunciarsi sul merito.