Riceviamo e pubblichiamo integralmente, nel pieno rispetto del diritto di replica, la risposta dell’avv. Pietro Vizzini alla nota dell’ESA, a firma del Dirigente del Servizio Meccanizzazione Dott. Franco Greco di ieri 8 marzo.
Avv. Pietro Vizzini
“Preliminarmente, si respingono le strumentali accuse rivolte dal Dott. Greco allo scrivente difensore, secondo le quali la mancata assunzione da parte dell’ESA dei lavoratori a tempo determinato sarebbe addebitabile, all’azione esecutiva intrapresa da codesto difensore e più precisamente la lamentata circostanza riguardante il presunto “doppio pignoramento “.
Ed infatti, come dovrebbe essere noto a chi come il suddetto Dirigente ricopre ruoli di responsabilità in un Ente pubblico, laddove vengano posti in essere pignoramenti presso terzi (come nel caso di specie), il difensore del creditore notifica il relativo atto ai diversi debitor debitoris, e ciò a tutela del proprio cliente e quindi per un corretto adempimento del mandato ricevuto.
Nel caso di specie, ad oggi, le dichiarazioni ex art 547 c.p.c fese dai terzi pignorati, che riconoscono la copertura del credito vantato dai miei assistiti è soltanto quella rilasciata da Banca Monte Paschi di Siena, non essendo ancora pervenuta alcuna dichiarazione da parte dell’Assessorato (terzo pignorato).
L’addebito secondo il quale la mancata assunzione dei lavoratori di che trattasi sarebbe riconducibile all’azione esecutiva intrapresa dallo scrivente difensore, oltre che essere errata per i profili giuridici sopra riportati è oltremodo grave, lesiva dell’immagine professionale dello scrivente e francamente pretestuosa ed infondata.
Ed infatti, dalla suddetta dichiarazione resa dal terzo, si evince che l’Ente intrattiene un rapporto di tesoreria che alla data di notifica del primo pignoramento, presentava in Banca D’Italia un saldo creditore di € 19.041.381,81. Il suddetto saldo non risulta libero, ma risulta in parte gravato da vincoli di destinazione dei fondi, per complessivi 13.921.878,24.
Pertanto, prima dei pignoramenti avviati dallo scrivente difensore le risorse finanziarie dell’Ente risultano già ampiamente vincolate.
Per concludere, si rileva che l’ESA piuttosto che costringere lo scrivente a procedere all’esecuzione forzata, avrebbe più ragionevolmente potuto provvedere a pagare spontaneamente quanto statuito dall’Autorità Giudiziaria, in forza di sentenze Immediatamente esecutive, evitando un aggravio di spese per l’Erario Pubblico”.