La Suprema Corte ha anche confermato un altro punto, sollevato dal Comune di Montallegro contro l’impianto della Catanzaro Costruzioni, che dovrebbe sorgere entro la fascia di 200 metri dal vicino bosco.
Il Comune di Montallegro, in persona del Sindaco Giovanni Cirillo, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino ha impugnato i provvedimenti autorizzativi ottenuti dalla Catanzaro Costruzioni per la realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e recupero di Frazione Organica da Raccolta Differenziata (FORD) nel Comune di Montallegro, censurando, tra l’altro, il mancato rispetto della distanza minima di 3 km tra il realizzando impianto ed il centro abitato dello stesso comune, come delimitato con la delibera commissariale del 30 del 21 giugno 2021.
Con il medesimo ricorso, l’Avv. Girolamo Rubino ha eccepito anche l’illegittimità delle autorizzazioni rilasciate alla Catanzaro Costruzioni poiché l’impianto dovrebbe sorgere entro la fascia di 200 metri dal vicino bosco. L’art. 10 della l.r. 16/1996, infatti, stabiliva chiaramente il divieto di realizzare nuove costruzioni all’interno delle fasce forestali.
Il legislatore regionale con l’articolo 37, comma 5, della L.R. 13 agosto 2020, n. 19, come modificato dall’articolo 12, comma 1, della L.R. 3 febbraio 2021, n. 2., aveva però disposto l’abrogazione del vincolo di inedificabilità previsto dal predetto art. 10 della L.R. 16/1996. Avverso la norma abrogatrice la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva presentato impugnazione innanzi la Corte Costituzionale deducendo l’illegittimità costituzionale della norma che improvvisamente aveva eliminato un vincolo esistente da oltre 25 anni.
In ragione della questione di costituzionalità pendente, l’Avv. Girolamo Rubino, aderendo alle censure di illegittimità sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, confidando nella declaratoria di incostituzionalità dell’art. 12 comma 1, della L.R. 2/2021 ed il conseguente ripristino del regime di tutela previsto dall’art. 10 della L.R. 16/1996, ha contestato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati perché adottati in evidente elusione del vincolo di in edificabilità assoluta delle fasce di rispetto delle aree forestali.
La Corte Costituzionale, con sentenza pubblica il 3 giugno 2022, in accoglimento dell’impugnazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma regionale che aveva abrogato l’art. 10 della L.R. 16/1996 commi da 1 a 10 e 12.
La Corte Costituzionale, invero, con la citata pronuncia ha rilevato che:<< Scopo della normativa abrogata era, all’evidenza, di offrire protezione sostanziale ai boschi e alle fasce boschive della Regione, oltre che alle zone di rispetto, attraverso la fissazione di regole rigorose di inedificabilità dei beni boschivi, per un verso, e, per altro verso, attraverso la prescrizione del rispetto da parte degli strumenti urbanistici comunali di limiti minimi di arretramento delle costruzioni dal confine dei boschi e delle fasce forestali. L’eliminazione di tale regime di tutela sostanziale, destinato a operare anche in assenza di pianificazione paesaggistica e comunque condizionante anche quest’ultima, comporta l’illegittimità costituzionale della normativa che la dispone, per due distinti ordini di ragioni, entrambi riconducibili allo svuotamento, in sua assenza, di adeguate forme di protezione concreta dei beni paesaggistici in questione.>>
Per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale il vincolo di inedificabilità assoluta delle fasce dei boschi e delle fasce forestali è stato ripristinato con efficacia retroattiva, fatta eccezione del solo comma 11 dell’art. 10 della L.R. 16/2016 che assoggettava detti vincoli al regime di tutela dei vincoli paesaggistici.
Sarà adesso il TAR Palermo a decidere sulla portata della predetta pronuncia della Corte Costituzionale nell’ambito del giudizio promosso dal Comune di Montallegro avverso l’impianto che intende realizzare la Catanzaro Costruzioni.