Nel 2022, la ditta G. S.r.l., operante nell’ambito dell’attività d’impresa e specializzata nel settore di costruzioni di opere di ingegneria civile n.c.a., durante l’esecuzione di alcuni lavori di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica, presso un condominio ubicato nel Comune di Campobello di Licata (AG), subiva un’ispezione da parte del Nucleo dei Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento, che riscontrava all’interno del cantiere edile alcune irregolarità in merito alla posizione di un lavoratore.
A fronte di tal fatto, il Nucleo C.I.L. di Agrigento, ai sensi dell’art. 14 co.1 del D.Lgs. n. 81/08, emanava nei confronti della citata ditta un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, avente effetto immediato e di durata equivalente al lasso di tempo intercorrente tra l’emanazione del predetto provvedimento sino all’intervenuta revoca dello stesso.
A seguito di ciò, la Società G. S.r.l. provvedeva a regolarizzare la posizione del proprio lavoratore e a presentare apposita istanza di revoca del provvedimento di sospensione; istanza che veniva positivamente riscontrata dal competente Nucleo dei Carabinieri presso l’Ispettorato del Lavoro di Agrigento.
Ciononostante, a distanza di quasi un anno dall’emanazione del predetto provvedimento di sospensione dell’attività di impresa e in ragione dello stesso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, notificava alla Società G. S.r.l. un provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, avente efficacia per un periodo pari a quello indicato nel provvedimento di sospensione dell’attività d’impresa.
Di conseguenza, la ditta G. S.r.l., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Mario La Loggia e Vincenzo Airò, decideva di impugnare il prefato provvedimento ministeriale innanzi al Tar Lazio, onde ottenerne, previa sospensione, l’annullamento.
Nel corso del processo gli Avv.ti Rubino, La Loggia e Airò, dimostravano l’illegittimità del provvedimento interdittivo impugnato, in quanto lo stesso era stato emanato in palese violazione delle disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale n. 1733/2006, che prevede come il procedimento finalizzato all’emanazione del provvedimento interdittivo debba normalmente concludersi entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione con tempestiva adozione del provvedimento finale.
Pertanto, nel caso di specie, il provvedimento ministeriale, essendo stato emanato a distanza di oltre 10 mesi dalla sospensione, non poteva che considerarsi illegittimo per superamento del termine di 45 giorni previsto dalla Circolare.
Inoltre, gli Avv.ti Rubino, La Loggia e Airò evidenziavano la lesività del provvedimento ministeriale in quanto lo stesso avrebbe comportato l’esclusione della ditta G. S.r.l. dalle procedure di aggiudicazione di appalti, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, arrecando un grave pregiudizio alla citata Società.
Ebbene, con sentenza del 15.05.2023, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, condividendo le argomentazioni sostenute dagli Avv.ti Rubino, La Loggia e Airò, ha accolto il ricorso proposto dalla ditta G. S.r.l. e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati oltre a condannare il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al pagamento delle spese di lite in favore della ditta ricorrente.
Pertanto, per l’effetto della predetta sentenza, la Società G. S.r.l. potrà continuare a svolgere la propria attività d’impresa nel settore dell’edilizia.