Il giudizio riguarda una vicenda che affonda le radici nel lontano 2012, quando l’assessorato regionale della salute ha messo a pubblico avviso l’assegnazione di 229 posti di R.S.A.(Residenza Sociale Assistenziale) per la provincia di Palermo, previsti dalla programmazione regionale per i nuovi accreditamenti istituzionali.
Al fine di ottenere una più diffusa distribuzione dei posti nel territorio provinciale, l’assessorato ha utilizzato l’ordine di graduatoria provinciale come criterio di assegnazione, fino alla saturazione dei posti, stabilendo però che ciascuna struttura utilmente collocata in graduatoria potesse gestire un numero di posti non inferiore a 20.
Alla procedura del pubblico avviso hanno partecipato diverse ditte, tra le quali la Arcobaleno s.r.l. di Palermo.
Assegnati i 229 posti di RSA alle ditte classificatesi ai primi posti, la Arcobaleno s.r.l. non è rientrata tra le strutture destinatarie di immediata assegnazione dei posti di RSA, pur risultando idonea nella graduatoria redatta.
Successivamente, all’esito di rinunce e decadenze di ditte assegnatarie, l’assessorato regionale ha riassegnato i posti resisi disponibili, facendo così scorrere la graduatoria, ma senza assegnare gli ultimi 20 posti disponibili , ma ritenendo di dover assegnare questi posti di RSA residui attraverso nuove procedure ad evidenza pubblica.
L’ Arcobaleno s.r.l., non risultando assegnataria di alcun posto di RSA, ha dovuto impugnare, con diversi ricorsi proposti innanzi il TAR Sicilia – Palermo, gli atti posti in essere dall’amministrazione regionale.
La ditta ricorrente, tra l’altro, ha impugnato il provvedimento con il quale l’amministrazione regionale ha rinnovato l’accreditamento istituzionale della struttura Omnia Services cooperativa a r.l. di Borgetto, con sede legale nel Comune di Partinico (risultata assegnataria dei posti di RSA).
La società Arcobaleno s.r.l. ha sostenuto che la Omnia Service abbia erroneamente ottenuto l’accreditamento triennale, poiché il progetto dalla stessa presentata non era conforme ai requisiti previsti dai decreti assessoriali e pertanto chiedeva anche il risarcimento dei danni quantificato in euro 800.000,00.
La Omnia Service, evocata in giudizio, si è rivolta agli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri al fine di dimostrare in giudizio la legittimità dell’accreditamento ottenuto e, dunque, la conformità del progetto presentato ai canoni previsti dai decreti assessoriali in materia.
Gli avvocati Rubino e Alfieri, con memoria a difesa della Omnia Service, hanno eccepito diversi profili di inammissibilità del ricorso, oltre che l’infondatezza nel merito dello stesso. Nella memoria difensiva, infatti, gli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri hanno rilevato la carenza di interesse della Arcobaleno s.r.l. alla proposizione del giudizio, in considerazione del fatto che la ditta, per sua stessa ammissione, non aveva l’immediata disponibilità di un immobile per ospitare i posti letto, una volta accreditata.
Gli avvocati hanno, inoltre, contestato nel merito le pretese della Arcobaleno s.r.l. secondo cui la Omnia service avesse ottenuto erroneamente l’accreditamento triennale.
I Giudici del TAR Sicilia – Palermo, condividendo le argomentazioni difensive eccepite dagli avvocati Girolamo Rubino e Lucia Alfieri, hanno respinto il ricorso proposto dalla Arcobaleno s.r.l. e condannato la stessa al pagamento delle spese di lite in favore della Omnia service e dell’amministrazione regionale.
Per effetto della pronuncia del TAR palermitano, la Omnia Service s.r.l. potrà continuare a gestire i posti di RSA a Borgetto, e prestare assistenza agli anziani non autosufficienti e agli adulti disabili della struttura.