Un istituto scolastico privato di Agrigento (scuola secondaria di II grado) si è visto revocare il riconoscimento della parità scolastica da parte dell’assessorato regionale dell’istruzione.
Com’è noto, il riconoscimento della parità scolastica consente alle scuole private di poter operare come quelle pubbliche.
In altri termini, le scuole paritarie lavorano regolarmente nel sistema nazionale di istruzione, sono abilitate a rilasciare titoli di studio legalmente riconosciuti, svolgono gli esami di Stato con le stesse modalità delle scuole pubbliche, garantiscono l’assolvimento dell’obbligo scolastico, etc…
La revoca del riconoscimento della parità scolastica si risolve pertanto in un danno grave per la scuola privata che non può più svolgere la propria attività su un piano, per l’appunto, paritario con le scuole statali.
La revoca in danno della scuola privata di Agrigento da parte dell’assessorato regionale all’istruzione è stata motivata da asserite gravi ed insanabili irregolarità negli atti e nell’operato della scuola, con particolare riferimento agli esami di idoneità e all’assegnazione del credito scolastico ai candidati per l’anno scolastico 2021/2022.
Ma l’Istituto scolastico, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha impugnato il provvedimento regionale di revoca innazi al TAR Sicilia Palermo, rilevandone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento previa la sospensione della sua efficacia .
In particolare gli avvocati Rubino e Marino hanno censurato l’illegittimità del provvedimento di revoca della parità scolastica , evidenziando come non fossero mai state addebitate all’Istituto gravi irregolarità o vizi insanabili. Infatti, gli unici rilievi pervenuti alla scuola privata hanno riguardato delle mere irregolarità che potevano essere senz’altro sanate e regolarizzate. Tali irregolarità pertanto -a parere degli avvocati Rubino e Marino- non erano di certo idonee a giustificare l’adozione di un provvedimento così gravoso e irreversibile quale è la revoca della parità scolastica.
Inoltre, gli avvocati dell’istituto scolastico privato hanno rilevato come il provvedimento di revoca fosse anche in contrasto con il principio di proporzionalità. Nel caso di specie,infatti, poteva essere adottata una sanzione meno grave, tenuto anche conto che l’ istituto, durante tutta la sua attività precedente, era risultato del tutto immune da addebiti ed aveva erogato a favore della collettività un servizio di istruzione e formazione di elevata qualità.
Il Tar Sicilia Palermo, condividendo le tesi degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino, ha accolto l’istanza cautelare proposta dell’Istituto scolastico ed ha sospeso il provvedimento di revoca della parità scolastica, condannando l’assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, al pagamento delle spese processuali del giudizio al TAR.
Adesso quindi l’istituto paritario agrigentino potrà regolarmente avviare la propria attività di scuola secondaria di secondo grado, in vista dell’ inizio del nuovo anno scolastico.