Lo ha stabilito il Consiglio di Giustizia Amministrativa (che in Sicilia svolge le funzioni del Consiglio di Stato) con riferimento all’operato della regione Sicilia che nel 2019 ha operato una drastica riduzione della base di calcolo per quantificare il lucro cessante (nei 12 anni successivi alla conversione dei terreni da seminativi a boschivi) da ammettere a contributo.
In altri termini, l’assessorato regionale dell’agricoltura, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale della regione Sicilia (PSR-Sicilia 2014/2020) ha emanato, nell’aprile del 2017, un bando per la realizzazione di impianti boschivi, prevedendo, per i nuovi boschi da realizzare, sia il rimborso dei costi di manutenzione sia il ristoro per il mancato reddito (agricolo), in caso di conversione di un seminativo, per un periodo di dodici anni.
Senonchè, nell’aprile del 2019 e, quindi a distanza di 2 anni dall’indizione del bando e in ogni caso dopo l’approvazione della graduatoria provvisoria, l’amministrazione regionale ha deciso di ridurre notevolmente gli importi dei mancati redditi, rideterminandoli in riduzione da 1.103,00 a 399,00 euro/ha per le superfici ubicate in montagna, da 1.452,00 a 443,00 euro/ha per quelle collinari e da 1.451,00 a 484,00 euro/ha per quelle site in pianura.
Pertanto alcune ditte partecipanti al bando e già utilmente collocatesi in graduatoria hanno deciso di ricorrere avverso la suddetta decisione innanzi agli organi di giustizia amministrativa, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino, Katea Ferrara e Calogero Marino.
In particolare gli avvocati Rubino, Ferrara e Marino hanno evidenziato non solo la palese violazione dei principio del legittimo affidamento e di proporzionalità, cui era incorsa la regione, ma anche l’erroneo presupposto su cui si basava la drastica riduzione dell’importo del mancato guadagno , giustificato dall’amministrazione regionale al fine di evitare il rischio dell’erogazione di un “doppio finanziamento” con i premi PAC, che gli agricoltori avrebbero potuto percepire.
Sul punto, invero, gli avvocati Rubino, Ferrara e Marino, anche sulla scorta di una apposita relazione dell’agronomo dott. Bruno Marino e degli altri tecnici cui le ditte si erano rivolte per presentare i progetti, hanno rilevato che la riduzione del mancato guadagno, operata dalla regione Sicilia, fosse palesemente errata e soprattutto non coerente con quanto richiesto dall’Unione Europea, che aveva invitato ad effettuare una decurtazione dei premi non in modo generalizzato ma caso per caso aziendale; e ciò anche perché, come correttamente messo in risalto dai difensori, gli aiuti diretti non sono erogabili automaticamente ai beneficiari ma solo su richiesta di questi ultimi.
Ebbene il C.G.A. condividendo le argomentazioni degli avvocati Rubino, Ferrara e Marino, ha accolto il ricorso delle ditte interessate rilevando come “l’Amministrazione, a fronte di un rischio puramente astratto e ipotetico, non possa generaliter sacrificare l’affidamento degli interessati, i quali potrebbero risultare del tutto estranei al godimento di quegli altri benefici che condurrebbero alla violazione del divieto del doppio finanziamento”.
Per effetto di tale decisione, la decurtazione del mancato guadagno non sarà più automatica e generalizzata , ma dovrà essere oggetto di una apposita verifica , caso per caso, volta a appurare se il beneficiario usufruisca del Premio PAC.Condizione questa che, nello specifico, non potrà verificarsi nella regione Sicilia poiché per scelta dell’amministrazione regionale le superfici boschive, realizzabili con la Sottomisura 8.1, presuppongono una trasformazione della superficie agricola in “non agricola”, quindi inidonea, in quanto tale, a ricevere i premi diretti della PAC.