L’incarico di lavoro libero-professionale e/o quello d’opera è diverso dal rapporto di lavoro subordinato e non può essere incluso nella categoria del lavoro dipendente né tantomeno può condurre alla trasformazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lo ha confermato una sentenza del giudice del lavoro di Palermo in data 13 novembre u.s., andando a consolidare ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale in tal senso.
Nella fattispecie, il ricorso è stato proposto nell’anno 2020. Ricorrenti sono tre operatori socio sanitari (O.S.S.), con incarico di lavoro libero-professionale a termine, i quali hanno convenuto in giudizio l’Azienda di Rilievo Nazionale di Alta Specializzazione Civico/Di Cristina Benfratelli innanzi al tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro. Lo scopo dei ricorrenti era, per l’appunto, quello di farsi riconoscere e/o farsi trasformare l’ incarico lavorativo libero-professionale a termine in un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Gli O.S.S. hanno infatti sostenuto di aver assolto a mansioni (in favore dell’ARNAS e fin dalla data della sottoscrizione del loro rapporto di lavoro di prestazioni d’opera libero professionale) identiche a quelle previste dal CCNL di categoria per gli O.S.S. “di ruolo” presso il medesimo ospedale. Pertanto, hanno chiesto la trasformazione del loro rapporto da lavoro autonomo in lavoro dipendente.
Il rappresentante legale dell’Ospedale Civico/Di Cristina Benfratelli, Roberto Colletti, ha così dato mandato difensivo all’avv. Girolamo Rubino, il quale ha rilevato in giudizio come -nel caso di specie- fosse carente il vincolo della subordinazione, ossia della sottoposizione degli O.S.S. ai poteri direttivi, disciplinari, di organizzazione e di controllo del datore di lavoro.
Con sentenza del 13 novembre 2023, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’avvocato Girolamo Rubino, il tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha rigettato il ricorso proposto dagli O.S.S..