Ai dipendenti e agli amministratori pubblici spetta il rimborso delle spese legali sostenute in occasione di procedimenti penali riguardanti l’attività espletata alle dipendenze o in rappresentanza della pubblica amministrazione, sia quando siano stati assolti sia quando le indagini siano state archiviate.
Lo ha stabilito, per l’ennesima volta, una sentenza della Corte d’Appello di Palermo su una fattispecie riguardante una dipendente regionale che, nella qualità di commissario ad acta presso l’Azienda Autonoma Terme di Sciacca, era incorsa in due procedimenti penali presso il tribunale saccense, di cui il primo si è concluso con l’assoluzione a fomula piena e il secondo con l’archiviazione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari.
I fatti risalgono al lontano 2011 e riguardano la dottoressa Maria Brisciana, dipendente della Regione Sicilia e originaria di Ribera, la quale ha presentato all’amministrazione regionale la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute, ottenendo il diniego.
La dottoressa Maria Brisciana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, ha quindi proposto, innanzi al Tribunale di Palermo, un ricorso per decreto ingiuntivo al fine di ottenere il pagamento delle somme spettanti a titolo di rimborso delle spese giudiziali a suo tempo sostenute.
Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso proposto dagli avvocati Rubino e Piazza ed ha ingiunto il pagamento delle somme all’amministrazione regionale che, da parte sua, ha fatto opposizione al decreto ingiuntivo. Opposizione successivamente rigettata dal Tribunale.
La Regione, pertanto, ha impugnato il provvedimento di rigetto del Tribunale, rivolgendosi alla Corte di Appello di Palermo per la riforma della sentenza appellata e, conseguentemente, per la revoca del decreto ingiuntivo emesso in primo grado.
La dottoressa Brisciana si è così costituita in giudizio, sempre con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Daniele Piazza, i quali hanno rilevato che la legge regionale n. 145/1980 assicura ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, subiscano procedimenti penali, l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante il rimborso secondo le tariffe ufficiali di tutte le spese sostenute dagli interessati dichiarati assolti.
Non solo . Gli avvocati Rubino e Piazza hanno rilevato che, a seguito della novella introdotta dalla L.R. n. 30/2000, fra i soggetti beneficiari delle previsioni di cui alla L.R. n. 145/1980, devono essere annoverati anche i pubblici amministratori e, dunque, anche chi, come la dottoressa Brisciana, aveva assunto l’incarico di commissario ad actanell’interesse dell’azienda regionale.
La Corte di Appello di Palermo ha condiviso le argomentazioni degli avvocati Rubino e Piazza, confermando in sentenza il diritto della dottoressa Maria Brisciana al rimborso delle spese giudiziali sostenute nell’ambito dei procedimenti penali. Adesso pertanto la Regione dovrà corrispondere le somme dovute alla dottoressa Brisciana.