La richiesta di concessione edilizia in sanatoria presuppone il consenso, quanto meno implicito, di tutti i comproprietari: è il principio ribadito dal TAR Sicilia in una recente sentenza che ha riguardato un fabbricato rurale in comproprietà, sito nel comune di Burgio.
Il responsabile UTC di questo Comune ha infatti denegato il permesso di costruire in sanatoria ad una coppia sposata che ne ne aveva fatto richiesta per procedere ad alcune opere di ampliamento e sopraelevazione di un fabbricato rurale.
Il diniego è stato motivato dal mancato consenso, da parte degli altri comproprietari del fabbricato, al rilascio della concessione edilizia in sanatoria.
“Considerato che le memorie presentate non consentono di definire la fattispecie della questione in quanto trattasi di comproprietari ed in totale disaccordo, si ritiene che in assenza di un titolo di proprietà esclusiva non si possa procedere al rilascio della concessione edilizia in sanatoria”- veniva testualmente riportato nell’atto comunale di diniego.
I coniugi hanno quindi impugnato il provvedimento di rigetto della loro richiesta innanzi al T.A.R. Sicilia di Palermo, nella convinzione che il responsabile dell’abuso possa chiedere la concessione edilizia in sanatoria anche senza il consenso degli altri comproprietari.
Ma il comproprietario del fabbricato, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi, ha proposto un atto di intervento ad opponendum nel giudizio promosso dai coniugi comproprietari per chiedere il rigetto del ricorso.
In particolar modo, l’interveniente ad opponendum, dopo aver chiarito la propria legittimazione ad intervenire nel giudizio, ha richiamato copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Consiglio di Giustizia Amministrativa che afferma il principio secondo cui il rilascio del titolo edilizio in sanatoria presuppone il consenso, almeno implicito, di tutti i comproprietari del bene.
Lo stesso interveniente ha inoltre evidenziato, producendo pertinente documentazione, di essersi sempre opposto alla richiesta di rilascio del titolo edilizio in sanatoria, avendo assunto nel corso degli anni varie iniziative volte alla rimozione degli abusi edilizi commessi dai coniugi comproprietari.
Il T.A.R. Sicilia di Palermo, in totale adesione ai rilievi degli avvocati difensori Rubino e De Marco Capizzi, ha da un lato affermato la legittimazione ad intervenire nel giudizio del loro assistito e, dall’altra, ha respinto il ricorso presentato dai coniugi comproprietari, ribadendo il principio secondo cui la richiesta di concessione in sanatoria presuppone il consenso, quanto meno implicito, di tutti i comproprietari.