Una proprietaria di immobile presentava al Comune di Sciacca una domanda di condono edilizio per un immobile di sua proprietà realizzato nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare.
A distanza di più di 30 anni, il Comune di Sciacca rigettava la domanda, ritenendo l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’art. 15 della l.r. 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/76 entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia.
La proprietaria dell’immobile, pertanto, ritenendo illegittimo il provvedimento di diniego del condono, proponeva un ricorso innanzi alla competente autorità di giustizia amministrativa, con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Calogero Marino.
In particolare, gli avvocati Rubino e Marino, rilevavano in primo luogo l’illegittimità del provvedimento, invocando l’applicabilità al caso in esame del limite dei 100 mt di cui al previgente Piano Comprensoriale n. 6 (posto che l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa) e non già del limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76.
Inoltre, gli avvocati Rubino e Marino prospettavano anche la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale 15/91 che, con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma.
Ebbene il CGA, ritenendo meritevole di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate dagli Avvocati Rubino e Marino circa l’applicazione retroattiva del vincolo dei 150 metri, con sentenza non definitiva ha preannunciato la proposizione alla Corte Costituzionale dell’incidente di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 (e, in subordine, dell’art. 23 della l.r.n. 37 del 1985).
Pertanto la questione sulla concreta applicazione del vincolo dei 150 metri sarà portata all’esame dalla Consulta.