TUA: Semplice rinvio alla Corte di appello di Palermo per vizio procedurale
“La Suprema Corte di Cassazione non ha affatto smentito i gravi reati di truffa e interruzione di pubblico servizio commessi dagli autisti licenziati con le recenti ordinanze di rinvio alla Corte di appello di Palermo, sezione Lavoro. La Suprema Corte si è solo limitata a rilevare, secondo un recentissimo orientamento, applicato a tutti i giudizi delle aziende di trasporto pubblico di linea in Italia, che i licenziamenti sarebbero stati viziati nella procedura”. È quanto si legge nella nota dell’azienda di trasporti.
La vicenda risale al 2017, quando la TUA S.r.l., società che gestisce il servizio di trasporto urbano nella città di Agrigento, dopo avere incaricato un’agenzia investigativa, ha denunciato una serie di condotte ritenute illecite da parte di alcuni autisti: la vendita a bordo di titoli di viaggio di tariffa A in luogo di quelli in dotazione agli autisti di tariffa B (i primi non possono essere venduti a bordo) e l’appropriazione di somme di denaro derivanti dalla vendita dei biglietti. Altri autisti, invece, avevano posto in essere delle interruzioni di pubblico servizio. Per questi motivi, nel 2017 la TUA ha proceduto al licenziamento e alla denuncia alla Procura della Repubblica di Agrigento degli autisti. Nel 2020 questi lavoratori sono stati indagati dalla Procura della Repubblica per i reati di truffa continuata e in concorso, interruzione di pubblico servizio e, su richiesta del pubblico ministero, successivamente rinviati a giudizio.
In sede di Tribunale del lavoro, invece gli autisti hanno impugnato il licenziamento venendo reintegrati. La Corte di Appello di Palermo aveva ritenuto fondati i motivi di reclamo proposti dagli avvocati della TUA. S.r.l., ed aveva riformato sette sentenze del Tribunale di Agrigento, confermando il licenziamento di sette lavoratori, dichiarando dunque estinto il rapporto di lavoro. In particolare, la Corte dopo avere ascoltato le testimonianze dell’investigatore privato ha confermato, da un lato, la gravità delle condotte contestate ai lavoratori e, dall’altro, la piena legittimità dei controlli effettuati dall’azienda di trasporto tramite l’agenzia investigativa incaricata. La Corte di Appello, nelle sentenze aveva evidenziato come la specifica condotta debba essere inserita in un unitario e concorrente disegno doloso ed il danno economico debba essere ritenuto rilevante. In particolare, dopo i licenziamenti, la società ha provato una “impennata” di vendite a bordo “anche superiori al triplo”. Sempre la Corte di Appello di Palermo, invece, aveva già reintegrato 3 lavoratori. La Corte aveva, altresì, accolto la tesi della società secondo cui laddove il fatto fosse stato accertato, ma il giudice riscontrasse vizi procedurali nell’applicazione della sanzione disciplinare (in base al Regio decreto 148 del 1931) ai lavoratori sarebbe spettato semplicemente un risarcimento, così come stabilito dalla riforma Fornero e come riconosciuto dal giudice parallelamente all’estinzione del rapporto di lavoro.
Oggetto delle recenti ordinanze di rinvio della Suprema Corte di Cassazione è stato, pertanto, solo quest’ultimo profilo procedurale. Conseguentemente la Corte palermitana, in diversa composizione, dovrà pronunciarsi nuovamente esclusivamente in relazione alla procedura del Regio Decreto 148 del 1931.
La società ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura e dei suoi legali.