Nel 2014, al fine di realizzare un chiosco balneare a carattere stagionale, sito nella località Punta Grande del Comune di Realmonte, una società presentava all’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente istanza per il rilascio di concessione demaniale marittima. tale procedimento veniva definito Solamente nel 2019 il competente Ufficio definiva il conseguente procedimento.
Conseguentemente, la predetta società, lamentando un asserito pregiudizio patrimoniale e/o da ritardo a causa della tardiva conclusione del procedimento, instaurava un contenzioso innanzi al TAR-Palermo, volto ad ottenere un risarcimento danni pari a 640,000,00 euro, come utili non percepiti per il quadriennio 2016 /2019.
Nello specifico, la società ricorrente contestava all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente e al Comune di Realmonte, rispettivamente, la tardiva definizione del procedimento di rilascio della concessione demaniale marittima e il comportamento inerte tenuto dal Comune di Realmonte per il rilascio della valutazione di incidenza ambientale, richiesta ai fini dell’ottenimento della concessione.
Al fine di resistere si costituivano in giudizio il Comune di Realmonte, con il patrocinio dell’Avv. Girolamo Rubino e l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente, difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Nel corso del processo, l’Avv. Rubino e l’Avvocatura dello Stato rilevavano l’infondatezza del ricorso proposto dalla società ricorrente, eccependo come il danno da ritardo risarcibile non poteva essere presunto dalla società ricorrente quale effetto automatico del semplice scorrere del tempo, in quanto, per la sua sussistenza dovevano ricorrere anche i presupposti oggettivi e soggettivi previsti dall’art. 2043 del codice civile.
In particolare, l’Avv. Rubino e l’Avvocatura dello Stato deducevano in giudizio come a prescindere dall’inerzia e dal ritardo serbato dalle Amministrazioni resistenti, relativamente al predetto procedimento amministrativo, la società ricorrente non avrebbe comunque potuto avviare l’attività imprenditoriale, a causa di successivo provvedimento di decadenza disposto nei suoi confronti, sicchè doveva considerarsi ad ogni modo interrotto il nesso di causalità tra il dedotto ritardo procedimentale e i danni lamentati dalla società ricorrente.
Con sentenza del 24.01.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dall’Avv. Rubino e dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il TAR-Palermo ha rigettato il ricorso ed ha condannato la società ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Realmonte e dell’Assessorato regionale.