Nel 2006 la società Iniziative Immobiliari. s.p.a otteneva per la durata di 99 anni dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente la concessione demaniale marittima per la realizzazione e gestione del porto turistico del Comune di Licata denominato “Marina di Cala del Sole”.
Tuttavia, nel corso del rapporto concessorio intercorrente tra la predetta società e l’Assessorato regionale, quest’ultimo formulava alcune contestazioni nei confronti della Iniziative Immobiliari s.p.a., in merito al mancato pagamento di alcune somme dovute a titolo di canoni concessori.
Pertanto, a fronte di ciò, l’Assessorato Regionale decretava la decadenza della concessione demaniale marittima già rilasciata alla Società.
Avverso tale decisione la società Iniziative Immobiliari. s.p.a. proponeva ricorso innanzi al TAR – Palermo.
Inoltre, con un ulteriore giudizio instaurato sempre dinanzi al TAR-Palermo la Società Iniziative Immobiliari s.p.a. impugnava la nota dell’Assessorato regionale Territorio e Ambiente che aveva respinto l’istanza di definizione agevolata del contenzioso, presentata dalla predetta società ai sensi dell’art. 100 co. 7 d.l. 104/2020.
Il TAR respingeva entrambi i ricorsi, sicchè la Società Iniziative Immobiliari, con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino, Massimiliano Valenza, Agatino Cariola e Giacomo Gargano proponevano appello innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana al fine di ottenere la riforma delle sentenze rese dal TAR-Palermo.
Nell’ambito dei giudizi di appello i predetti legali chiarivano che non vi era alcun inadempimento rispetto all’obbligo di pagamento del canone concessorio, tenuto conto di alcuni errori di calcolo nonché dell’inadempimento dell’Amministrazione ad alcuni obblighi previsti dalla concessione.
In merito al secondo giudizio di appello gli Avv.ti Rubino, Valenza, Cariola e Gargano, rilevavano inoltre come, alla luce delle disposizioni di cui alla L. 126/2020, il provvedimento di decadenza della concessione demaniale doveva essere considerato come non efficace, in considerazione del fatto che la società Iniziative Immobiliari spa aveva già corrisposto la somma prevista dalla legge per la definizione agevolata del contenzioso.
Ebbene, con sentenza del 26.02.2024, il CGARS, ha disposto la riunione dei predetti giudizi di appello stante l’evidente connessione soggettiva ed oggettiva tra gli stessi e, in accoglimento delle argomentazioni difensive dispiegate dagli Avv.ti Rubino, Valenza, Cariola e Gargano, ha accolto l’appello della Società e, in riforma della sentenza impugnata, ha annullato la nota dell’Assessorato regionale del Territorio e ambiente che aveva rigettato la richiesta di definizione agevolata presentata dalla Società Iniziative Immobiliari.