Si tratta di terreni ubicati nella contrada Isabella del Comune di Sciacca.
Terreni che il Comune, in sede di adozione del Piano Regolatore Generale, aveva incluso nella zona territoriale omogenea C2 e quindi con possibilità di costruire nuovi complessi insediativi nei limiti della normativa prevista per tali zone.
In sede di decreto di approvazione del Piano Regolatore Generale, tuttavia, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha vanificato la destinazione edificatoria impressa dal Comune di Sciacca a quei terreni, de-classificandoli a destinazione urbanistica E1, ossia quali terreni agricoli.
Quattro dei proprietari dei numerosi terreni ricadenti nella contrada Isabella hanno così proposto ricorso innanzi al TAR-Palermo, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Vincenzo Airò. I quali hanno rilevato, tra l’altro, come il decreto di approvazione del PRG fosse illegittimo, in quanto basato su un parere del Consiglio Regionale dell’Urbanistica (C.R.U.) che era stato reso quando ormai la maggioranza dei componenti di tale organo aveva cessato la durata del proprio mandato quadriennale.
Condividendo le tesi difensive degli avvocati Rubino e Airò, il TAR- Palermo ha accolto i ricorsi dei proprietari dei terreni che hanno agito in giudizio, osservando come il parere del C.R.U. fosse stato reso ben oltre la scadenza del mandato quadriennale della maggioranza dei componenti del C.R.U. medesimo, sostanziandosi in atto viziato di illegittimità.
Pertanto il TAR Palermo, in accoglimento dei ricorsi proposti, ha parzialmente annullato il decreto di approvazione del PRG, ovvero limitatamente ai terreni dei ricorrenti, ripristinando così per i proprietari che hanno agito in giudizio la riclassificazione dei terreni da zona di verde agricolo E1 a zona edificatoria C2.